Consiglio Nazionale del Notariato del 2008 art. 20


1. A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento suddetti:
- non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso;
- esprimere di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni critiche sull'operato o sul comportamento in genere dei colleghi, salvi i rilievi tecnici necessari per la corretta esecuzione della prestazione;
- iniziare o proseguire in prestazioni demandate o già in corso presso colleghi, senza previamente informarli e senza prestarsi per fare ad essi ottenere i compensi eventualmente spettanti;
- non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o collaboratori in genere operanti presso di loro;
- nel caso di divergenze di opinioni o di controversie con i colleghi, non prestarsi a cercare una composizione per il tramite del Consiglio Notarile;
- non prestarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi;
- non provvedere, o provvedere con ritardo o negligenza, a porre a disposizione dei colleghi richiedenti, seppure con onere di spesa a loro carico, copie di atti e documenti necessari per ricevere atti;
- non prestarsi a sostituire i colleghi che per necessità dovuta a malattia o altro impedimento non possano ricevere determinati atti, anche al di fuori dai casi di nomina del coadiutore.

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