Consiglio di Stato Sez VI del 2007 numero 1550 (13/02/2007)


La DIA non è uno strumento di liberalizzazione dell'attività, ma rappresenta una semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (trenta giorni) dalla presentazione della denuncia stessa; la liberalizzazione di determinate attività economiche è cosa diversa e presuppone che non sia necessaria la formazione di un titolo abilitativo.Nel caso della DIA, con il decorso del termina si forma una autorizzazione esplicita di natura provvedimentale, che può essere impugnata dal terzo entro l'ordinario termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione al terzo del perfezionamento della DIA o dall'avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all'intervento oggetto di DIA. Il ricorso avverso il titolo abilitativo formatosi a seguito di DIA ha, quindi, a oggetto non il mancato esercizio dei poteri sanzionatori o di autotutela dell'amministrazione, ma direttamente l'assentibilità, o meno, dell'intervento.

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