Consiglio di Stato Sez VI del 2000 numero 5865 (31/10/2000)


L'illecito paesistico compatibile con l'ambiente, anche se consente la sanatoria dell'abuso edilizio, non viene sanato integralmente dalla sanatoria edilizia e deve perciò trovare sanzione con le misure di cui all'art.15 della legge n. 1497/1939 e, segnatamente, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. L'autorizzazione postuma, non inibita e per certi versi intrinseca al sistema, non costituisce infatti un pieno equipollente dell'autorizzazione tempestiva ex art. 7 della legge 1497/1939, in quanto, diversamente da quest'ultima non preclude ma anzi impone all'amministrazione l'esercizio del potere-dovere di applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della stessa normativa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Consiglio di Stato Sez VI del 2000 numero 5865 (31/10/2000)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti