Consiglio di Stato Sez.IV del 2016 numero 501 (08/02/2016)




Ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), l’Amministrazione ha “facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società”. L’esercizio del diritto di prelazione presuppone, pertanto, un trasferimento a titolo oneroso del bene culturale o, comunque, un conferimento dello stesso in società.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Consiglio di Stato Sez.IV del 2016 numero 501 (08/02/2016)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti