Consiglio di Stato Sez. V del 1999 numero 1 (07/01/1999)


La fattispecie lottizzatoria, che non si verifca soltanto in situazioni di zone completamente urbanizzate, sussiste sia nel caso generale di area interamente non edificata sia in quello in cui quest'ultima è edificata in parte e nei cui riguardi si configuri l'esigenza del suo raccordo con il preesistente aggregato abitativo e/o del potenziamento delle opere di urbanizzazione, superfluo appalesandosi il piano di lottizzazione solo se v'è una pressochè completa e razionale edificazione della zona.Al di là della più o meno puntuale prescrizione del piano regolatore, per valutare se un intervento edilizio abbisogni effettivamente della previa redazione di uno strumento attuativo,occorre riguardare sia alla natura ed alla consistenza del'intervento stesso, sia allo stato d'urbanizzazione della porzione di territorio ove l'intervento costruttivo viene a gravare, onde quanto più quest'ultimo è rilevante per le dimensioni degli edifici da realizzare e, quindi, per il numero degli abitanti o delle attività da insediare, tanto più si verifca la necessità di una pianificazione attuativa e di raccordo con il preesistente aggregato abitativo.

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