Consiglio di Stato del 1987 numero 843 (29/12/1987)


La semplice scadenza del termine di durata di una società stabilito dall'atto costitutivo, non determina nè l'estinzione nè lo scioglimento della società - stante l'istituto della proroga tacita di cui all'art. 2273 cod. civ. - e non legittima la revoca dell'autorizzazione al commercio ri- lasciata alla società stessa. Le vicende inerenti alla titolarità dell'impresa esercente il commercio, come le modificazioni societarie o la trasformazione da società in impresa individuale, non comportano la revoca della autorizzazione all'esercizio del commercio - ma, al più, una nuova intestazione - quando permanga nella conduzione del commercio la medesima persona fisica a cui richiesta l'autorizzazione fu rilasciata.

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