Consiglio di Stato del 1982 numero 424 (29/09/1982)


Nei terreni montani e boschivi soggetti a vincolo idrogeologico, la proprietà è soggetta a una limitazione strutturale, per cui non tutte le forme di utilizzazione del bene sono consentite al titolare, ma soltanto quelle autorizzate dalla Pubblica Amministrazione, in quanto non turbano l'equilibrio idrogeologico.

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