Consiglio di amministrazione: mancata verbalizzazione della deliberazione (società per azioni)




L'assenza di qualsivoglia disposizione normativa relativamente alla verbalizzazione delle deliberazioni consiliari ha inevitabilmente, suscitato contrasti interpretativi circa la sorte delle deliberazioni non verbalizzate del consiglio di amministrazione nota1 nota1 .

Coloro i quali propendevano per la necessità della verbalizzazione osservavano che l'art. 2421 n. 4, cod.civ. , annoverando tra i libri sociali obbligatori che la società deve tenere, anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, imponeva che da esso risultassero, oltre alle deliberazioni adottate, tutti quegli elementi che servono ad attestare le effettive modalità di svolgimento delle riunioni e quindi l'identificazione dei presenti, le dichiarazioni dei dissenzienti, l'eventuale assenza dei sindaci ecc.. Diversamente la norma sarebbe apparsa priva di effetti pratici. La mancata redazione del verbale inoltre, avrebbe vanificato la previsione degli artt. 2391 e 2392, III comma, cod.civ., impedendo di far constare, con sicurezza, l'eventuale voto contrario dei consiglieri dissenzienti e pregiudicando, conseguentemente, la facoltà di impugnativa delle relative deliberazioni o l'esonero da responsabilità solidale nota2.

L'orientamento prevalente in giurisprudenza, al contrario, escludeva che la verbalizzazione costituisse un requisito essenziale di validità delle deliberazioni consiliari. Ciò in quanto essa possiede "una funzione semplicemente certificativa della volontà già formata con la votazione e che le deliberazioni non verbalizzate sono pienamente valide, sia nei rapporti interni, sia nei confronti dei terzi che ne abbiano avuto conoscenza", sempreché esse risultino adottate con l'osservanza delle norme che regolano il procedimento di formazione della volontà degli organi collegiali (cfr. Tribunale di Catania, 21 giugno 1985 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2397/87 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4574/87; Tribunale di Roma, 30 maggio 1987 ) nota5 nota3 .

Le argomentazioni addotte a fondamento di tale impostazione sono apparse pienamente convincenti, giustificando così il silenzio del legislatore al riguardo.

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Note

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Tribunale di Pavia, 2 luglio 1987, in Le Società n. 11,1987, p.1168, seppure a livello di obiter dictum. In dottrina cfr. Gallo, In tema di validità della deliberazione non verbalizzata del consiglio di amministrazione di società di capitali, in Giust. civ., 1958, p.509; Mignoli, Sull'invalidità di deliberazioni non verbalizzate del consiglio di amministrazione, in Riv. dir. comm., 1958, p.333; Fazzalari, Il verbale come componente della delibera degli amministratori, in Dir. giur., 1962, p.289.
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In tal senso Miserocchi, op.cit., p.269; Gallo, op.cit., p.511, secondo il quale tale inconveniente non potrebbe essere ovviato annotando successivamente il dissenso del consigliere ai sensi dell'art. 2392 cod. civ., senza contare che dalla relazione al codice civile risulta che l'art. 2375, cod.civ., detta alcune norme fondamentali "per la redazione del verbale delle assemblee dei soci".
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nota3

In dottrina, cfr. Azzone, La forma delle deliberazioni del consiglio di amministrazione delle società per azioni, in Giust. civ., 1958, p.1765; Dragotta, Requisiti di forma e mezzi di prova delle delibere del consiglio di amministrazione nelle società per azioni, in Giur. sic., 1961, p.566; Giannattasio, Attività organizzativa di competenza degli amministratori, tutela dei diritti dei terzi, e forma delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in Giust. civ., 1962, p.1447.
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