Consiglio di amministrazione: deliberazione lesiva di diritti soggettivi dei soci (società per azioni)




In presenza di deliberazioni consiliari invalide lesive degli interessi dei soci, sia aderendo all'interpretazione restrittiva dell'art. 2391 cod. civ. , sia seguendo l'impostazione ermeneutica più liberale assegnata alla medesima norma circa l'ampiezza dei limiti all'impugnazione delle deliberazioni consiliari, veniva comunque esclusa la legittimazione del singolo socio all'impugnazione.

Al fine di porre rimedio a tale grave nocumento per il socio era intervenuta la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, 3544/88 e Cass. Civ. Sez. I, 420/90 ) operando una distinzione tra atti del consiglio di amministrazione in contrasto con l'interesse sociale (i quali incidono solo indirettamente sugli interessi del socio) e atti direttamente lesivi del diritto del socio. Se per i primi sono stati ritenuti operanti i limiti temporali e soggettivi all'impugnazione posti dall'art. 2391, cod.civ., per i secondi si è invece ammessa l'impugnabilità direttamente da parte del socio , in quanto "non è pensabile che la legge abbia inteso affidare a terzi la tutela del singolo socio (evidentemente appartenente alla minoranza) precludendogli l'esercizio diretto del suo diritto di difesa", consentendo altresì l'applicabilità dell'art. 2379 cod.civ. , in tema di nullità.L'intervento della corte non è stato tuttavia accolto favorevolmente poiché ha introdotto una diversificazione tra deliberazioni consiliari in base alla natura dell'interesse violato, quindi fondata su criteri eterogenei, differenza che potrebbe dar luogo a disarmonie di disciplina non facilmente giustificabili nota1.

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Note

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Caliaro, Invalidità della delibera del consiglio di amministrazione di società di capitali, in Nuova giur. civ. comm., 1991, p. 146. In argomento cfr. inoltre il contributo di Rosapepe, Lesione dei diritti soggettivi del socio e legittimazione ad impugnare le deliberazioni consiliari, in Riv. dir. impr., 1990, p.415.
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