Conservazione atti notarili (art. 66 l.n.)




La funzione di conservazione degli atti notarili che il notaio, per legge, deve garantire, trova nell'art. 66 l.n. una norma fondamentale.

Mentre l'art. 61 l.n. detta i principi base della costituzione della raccolta degli atti ricevuti dal notaio nell'esercizio del suo ministero, facendogli obbligo dell'idonea ed esatta custodia, l'art. 66 l.n. precisa che gli atti notarili, o meglio la raccolta come definita dall'art. 61 l.n., non può liberamente essere rimossa dallo studio nota1 .

Il principio generale, che è sotteso all'attività notarile, è che il risultato documentale, ottenuto nell'interesse della parte, nel rispetto delle norme procedurali di documentazione poste dall'ordinamento, rimanga nella qualificata disponibilità del notaio che lo ha redatto.

Con l'art. 70 l.n. vengono individuati una serie di casi in cui il documento originale può essere rilasciato alle parti nota2 .

Al di fuori di queste norme non c'è possibilità per il notaio di non detenere i propri originali, essendone, a tutti gli effetti, il legittimo depositario.

Note

nota1

Si sottolinea come la definizione di "studio notarile" ex art. 26 l.n., si collega direttamente all'obbligo di custodia degli atti ricevuti.
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nota2

L'interpretazione di tali eccezionali casi è assolutamente restrittiva, e non consente alcun ampliamento su base analogica.
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