Conseguenze della pronunzia di indegnità




Occorre preliminarmente chiarire che, esponendo degli effetti dell'indegnità si farà nel seguito riferimento all'efficacia che scaturisce dalla sentenza che ne ha accertato i presupposti. In accoglimento della teoria dominante, è infatti preferibile ritenere che l'operatività dell'istituto non possa dirsi immediata, abbisognando una preventiva ricognizione giudiziale.

Ciò premesso, dall'indegnità (art.463 cod.civ.) deriva in primo luogo la devoluzione della successione ai chiamati ulteriori. L'art. 464 cod.civ. fa inoltre riferimento all'obbligazione facente capo all'indegno in ordine alla restituzione dei frutti pervenutigli in esito all'apertura della successione. Infine la norma successiva (art.465 cod.civ.) tratta dell'indegnità del genitore, escludendolo dall'usufrutto legale dei beni devoluti ai figli.

Si può osservare come la pronunzia di indegnità possa sortire anche effetti riflessi. Si pensi al creditore ereditario che avesse ad escutere l'erede indegno. Può costui allegare tale condizione allo scopo di vedere respinta la domanda formulata nei propri confronti? La S.C. ha risposto positivamente al quesito, rilevando come il giudicato che sia intervenuto sul punto produce effetti riflessi per il creditore nel distinto giudizio che costui avesse promosso, ferma restando la possibilità per costui di agire mediante opposizione di terzo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 5411/2019).

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