L'art. 9 della Legge 3 maggio 1985
n.204, il cui III comma prevede una sanzione pecuniaria a carico dei contravventori,
fa espresso divieto, a chi non è iscritto nel ruolo di cui alla stessa legge, di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio nota1. La previgente legge del 1968 prescriveva in tale ipotesi, assai più radicalmente, la
sanzione della nullità sia del contratto di agenzia, sia delle singole negoziazioni poste in essere dall'agente.
Allo scopo di far salve le ragioni economiche di colui che si fosse attivato pur in difetto di iscrizione nell'apposito ruolo, la giurisprudenza, avendo esclusa la possibilità di fare applicazione dell'art.
2126 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II,
4154/94), aveva ritenuto praticabile il ricorso all'azione generale di ingiustificato arricchimento di cui all'art.
2041 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
4798/97; Cass. Civ. Sez. Lavoro,
9675/92)
nota2.
Venuta meno la relativa disposizione, secondo un'opinione la nullità dei contratti stipulati dal c.d. "agente di fatto" sarebbe stata comunque ritraibile dal tenore del riferito art.9
n.204 della Legge del 1985. Dalla natura imperativa della norma sarebbe infatti derivata la
nullità virtualedi tutte le stipulazioni concluse dall'agente non iscritto (Cass. Civ. Sez. II,
9063/94)
nota3.
Da ultimo, l'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea ha imposto, in omaggio alla direttiva n.653/86/CEE
18/12/1986,
di considerare valido a tutti gli effetti il contratto di agenzia stipulato con un soggetto non iscritto in apposito albo(Corte Giustizia Comunità Europee del
2000; Cass. Civ. Sez. Lavoro,
12580/99)
nota4. Diversamente è a dirsi per quanto attiene ad ulteriori aspetti: libero così ciascun Paese membro di richiedere a determinati fini la detta iscrizione (allo scopo, ad esempio, di perfezionare l'iscrizione dell'agente nel Registro delle imprese: Corte Giustizia Comunità Europee del
2003).
Note
nota1
La ratio di tale norma viene identificata in un duplice interesse: uno di carattere corporativo, degli agenti stessi ed uno di carattere generale di tutela della produzione e dello scambio, in considerazione della natura fiduciaria dell'attività.
top1 nota2
Toffoletto, La nuova disciplina del contratto di agenzia, Milano, 1999, p.9; Ricardi, voce Agente di commercio, in Dig.disc.pubbl., vol.IV, p.105.
top2 nota3
Di questa opinione Baldi, voceAgenzia, in Enc.giur.Treccani, 1988, p.5; Grezzi, Del contratto di agenzia, in Comm.cod.civ., dir. da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.33; Cagnasso, voceAgenzia , in Dig.disc.priv., Torino, 1987, p.49; Arbore, Agenti non iscritti al "ruolo" e compenso dell'attività, in Giur.it., 1988, I, p.61.Contra Franceschelli, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1999, p.1337, a giudizio del quale, essendo stato escluso, per mezzo della riforma, il riferimento alla nullità, si dovrebbe parlare solo di fattispecie irregolare.
top3nota4
Ai sensi della direttiva citata per la validità del contratto di agenzia è unicamente richiesto l'atto scritto (con il quale viene concluso il contratto), senza cioè la necessaria iscrizione nell'apposito albo. Il contrasto tra la normativa comunitaria e quella nazionale va perciò risolto disapplicando quest'ultima. La caduta del divieto di esercizio per gli agenti, di fatto comporta dunque anche il parallelo venir meno della causa di nullità dei contratti con agenti non iscritti (cfr. D'Andrea, Piena validità al contratto d'agenzia stipulato da chi non è iscritto all'albo, in Guida al diritto, 2000, n.29, p.100).
top4 Bibliografia
- ARBORE, Agenti non iscritti al "ruolo" e compenso dell'attività, Giur. It., I, 1988
- BALDI, Agenzia, Enc.giur.Treccani, I, 1988
- CAGNASSO, Agenzia, Torino, Dig.disc.priv., 1987
- D'ANDREA, Piena validità al contratto d'agenzia stipulato da chi non è iscritto all'albo, Guida al diritto, 29, 2000
- FRANCESCHELLI, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, IV, 1999
- GREZZI, Del contratto di agenzia, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. dir. Scialoja Branca, 1970
- RICARDI, Agente di commercio, Dig.disc.pubbl., IV
- TOFFOLETTO, La nuova disciplina del contratto di agenzia, Milano, 1999