La legge notarile sanziona, unicamente sotto il profilo disciplinare, sia il mancato accertamento della identità delle parti, sia la mancanza della relativa menzione in atto, situazioni che, con tutta evidenza, corrispondono a due diverse fattispecie.
In effetti l'art.
138, II comma l.n. prevede la sospensione da sei mesi ad un anno nel caso di violazione dell'art.
49 l.n., cioè nel caso in cui il notaio non abbia acquisito la certezza sull'identità della parte.
L'art.
58 l.n. invece, che sancisce le nullità dell'atto notarile per vizi di forma come individuati dalla legge notarile stessa, non affronta la questione della sorte dell'atto notarile nel caso di mancato accertamento dell'identità delle parti ad opera del pubblico ufficiale rogante, demandando, per le conseguenze di un atto ricevuto senza tale certezza, ai normali principi dell'ordinamento, in base ai quali la mancata certa attribuibilità della dichiarazione negoziale può far venire meno uno dei necessari requisiti del negozio.
Inoltre, in considerazione del fatto che l'avvenuta acquisizione, da parte del notaio, della certezza dell'identità delle parti é oggetto di specifica attestazione del pubblico ufficiale, può riconoscersi anche la personale responsabilità penale dello stesso in relazione alla falsa dichiarazione riportata in atto.
Il mancato richiamo nell'art.
58 l.n. dell'attività di accertamento dell'identità delle parti, rende ancora più evidente come tale articolo delle legge professionale, nel dichiarare la nullità, abbia ad oggetto il documento notarile e certamente non la funzione del notaio nel suo ampio significato.
Autorevole dottrina
nota1 afferma però, che l'acquisizione di un soggetto non identificato, diverso da quello formalmente costituito, equivalga a ricevere un atto senza parti, con la violazione dell'art.
47 l.n.
nota2.
Tale ricostruzione consente di affermare che l'atto così ricevuto è nullo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58,
n.4 l.n., ferma rimanendo la responsabilità disciplinare del notaio nei cui confronti sarà applicabile la sanzione ex art.
138, II comma l.n..
Note
nota1
Casu,
L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996, pp. 43 e ss..
top1nota2
La sanzione prevista per la violazione dell'art.
47 l.n., è la sospensione del notaio da sei mesi ad un anno, come previsto dal II comma dell'art.
138 l.n..
top2Bibliografia
- CASU, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996
Prassi collegate
- Quesito n. 145-2019/A, INGHILTERRA – PROCURE – identificazione delle parti e accertamento dell’identità personale