Conseguenze del difetto di capacità giuridica



Volendo essere coerenti con la definizione della capacità giuridica quale attitudine astratta del soggetto al rapporto, il difetto di essa non può che produrre la conseguenza più grave: la nullità dell'atto posto in essere nota1.

La disciplina normativa delle varie ipotesi talvolta presenta una terminologia perplessa. A fronte di norme chiare nel comminare espressamente la nullità dell'atto (art. 1471 cod.civ. ) si rinvengono numerosi casi in cui si fa riferimento generico ad una non meglio definita situazione patologica di "impugnabilità" (artt. 117 , 119 , 591 cod.civ.). Essa da un lato sembra condividere con l'annullabilità l'efficacia interinale dell'atto che a questa è propria, dall'altro appare connotata da una legittimazione ad agire allargata a "chiunque vi abbia interesse" che pare avvicinarsi a quella propria della nullità.

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol.I, Milano, 1984, p.194, il quale distingue tra incapacità speciale, non rimovibile e, come tale, causa di nullità dell'atto, ed impedimenti soggettivi. Questi ultimi, al contrario, sarebbero rimuovibili per mezzo di convalida o autorizzazione. L'A. ulteriormente individua la categoria del difetto di legittimazione, ossia di "competenza" di un soggetto a disporre di un diritto. Sulle c.d. incapacità speciali (es. nell'ambito del diritto di famiglia) presenti nel nostro ordinamento anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, con particolare riferimento all'art.3 Cost., norma che sancisce il principio di eguaglianza, si veda Degni, Le persone fisiche e i diritti della personalità, Torino, 1939, pp. 44 e ss.; Ferrara, Diritto delle persone e di famiglia, Napoli, 1941, p.20.
top1

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, 1984
  • DEGNI, Le persone fisiche e i diritti della personalità, Torino, 1939
  • FERRARA, Diritto delle persone e di famiglia, Napoli, 1941

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Conseguenze del difetto di capacità giuridica"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti