La conseguenza del difetto di capacità di agire,
nelle due specie dell'incapacità legale e di quella naturale è, in materia contrattuale, l'
annullabilità dell'atto (art.
1425 cod.civ.), con l'eccezione del caso in cui il soggetto minore abbia dolosamente occultato mediante raggiri la propria condizione (art.
1426 cod.civ.)
nota1. In materia di
amministrazione di sostegno è dettata una normativa peculiare (
art.412 cod.civ.) che prevede, tra l'altro, una legittimazione attiva allargata.
Per gli altri atti (testamento, matrimonio, donazione) valgono norme peculiari. Ordinariamente la normativa distingue, con riferimento a questi ultimi, tra incapacità legale ed incapacità naturale. Fa eccezione l'
art.591 cod.civ., dettato in materia testamentaria, norma che assume in considerazione congiunta sia le ipotesi di incapacità legale, sia quella dell'incapacità naturale del testatore. La fattispecie sarà ulteriormente considerata in sede di analisi della differenza tra capacità giuridica e capacità di agire.
Note
nota1
La dottrina è concorde nell'escludere una responsabilità per danni ex art.
1338 cod.civ. a carico del minore in caso di annullamento del contratto. Cfr. Cervelli, L'annullabilità del contratto: l'incapacità, in Dir. e giur., 1972, p.273; Stolfi, Sulla responsabilità precontrattuale del minore, in Riv. dir. comm., 1968, p.271.
top1Bibliografia
- CERVELLI, L'annullabilità del contratto: l'incapacità, Dir. e giur., 1972
- STOLFI, Sulla responsabilità precontrattuale del minore, Riv.dir.comm., 1968