Consegna dell'atto originale




L'obbligo per il notaio di garantire l'adeguata conservazione degli atti ricevuti, col connesso divieto di asportarli dal proprio studio nota1 , se non nei casi previsti dalle norme di legge, non esclude però la possibilità che egli sia obbligato (per legge) a consegnare qualcuno dei suoi originali.

Nella generalità dei casi tale ipotesi si verifica in occasione di una richiesta da parte del magistrato, nell'ambito di un contenzioso pendente.

Nel caso non vi siano precisi riferimenti normativi che guidino l'attività del notaio, soccorre appunto l'art. 66 l.n..

Dovendo quindi il notaio procedere alla consegna al giudice di un suo atto originale e non potendone rimanere privo, l'art. 66 l.n. (come modificato dall'art. 233 comma 1 lett. A] apri del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), prevede l'obbligo di procedere alla realizzazione di una copia esatta, che sarà da collazionare con l'originale da parte del Conservatore dell'Archivio notarile territorialmente competente.

Dell'attività di collazione, tra l'atto originale e la sua copia, si redige apposito verbale in originale e due copie.

L'originale processo verbale permarrà in Archivio, mentre delle due copie, una sarà allegata all'atto originale da consegnare all'autorità che procede al sequestro, mentre la seconda sarà allegata alla copia esatta collazionata che, nella raccolta del notaio, prenderà il posto dell'originale sequestrato, sino alla sua restituzione.

Va comunque sottolineato come l'art. 66 l.n. affermi che l'applicazione dei principi della legge notarile, siano utili "quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto", che altro non è che l'ulteriore esplicitazione della regola posta con l'art. 60 l.n. nota2 .

Eseguito il sequestro, il notaio, ove richiesto, rilascerà copia desumendola dalla copia posta in luogo dell'originale, dando notizia, nell'ambito della copia, dell'avvenuto sequestro, citando il processo verbale.

Sempre l'art. 66 l.n. prevede che le attività di restituzione, apertura e pubblicazione del testamento segreto e olografo, possano essere eseguite presso lo studio del notaio, ove immancabilmente tali documenti devono essere custoditi.

Ovviamente nei confronti del testamento olografo l'ipotesi prevista è quella che si salda con il quarto comma dell'art. 620 cod. civ. , con deposito formale presso il notaio.

Nel senso che la pubblicazione del testamento olografo consegnato dalla parte, di cui il notaio non sia individuato come ufficiale depositario, può non seguire quanto previsto dall'art. 66 l.n. .

Va precisato che l'ordine di esibizione o consegna dell'atto originale da parte della magistratura, col conseguente obbligo per il notaio di rispettare il dettato del nuovo art. 66 l.n. per la predisposizione della copia collazionata presso il competente Archivio notarile, consente al pubblico ufficiale di asportare legittimamente dal proprio studio l'atto originale conservato, senza per questo violare il disposto del I comma dell'art. 36 della Legge 340 del 2000.

Note

nota1

Il divieto è espressamente previsto dall'art. 36 , I comma , della Legge 340/2000.
top1

nota2

Anche se relativi alla normativa ante modifica, si richiamano ST. CNN 8 giugno 1984, n. 38; ST. CNN 1 dicembre 1995, n. 1184.A tale proposito va precisato che ve l'atto notarile venga di fatto considerato"corpo del reato", con necessità per il magistrato di impedire la circolazione, anche in copia, dell'atto incriminato (si pensi al rilascio di una procura). Il sequestro disposto dal magistrato, ai sensi degli artt. 253 e ss. cod.proc.pen., non consente il rispetto della procedura sancita dall'art. 66 l.n.. In tal caso l'atto, fino al completamento delle indagini e dell'eventuale processo, non sarà restituito dal notaio.
top2

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Consegna dell'atto originale"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti