Confusione ed obbligazioni solidali



Ai sensi dell'art. 1303 cod.civ., nelle obbligazioni solidali la coincidenza in un solo soggetto della qualità di creditore e di quella di condebitore solidale estingue l'obbligazione degli altri condebitori soltanto in relazione alla parte del debito riconducibile al soggetto rispetto al quale si è verificata la confusione nota1. Da questo punto di vista si può dire che si manifesti la potenziale parziarietà dell'obbligazione che opera internamente tra condebitori solidali. In modo del tutto analogo, la confusione della qualità di debitore con quella di creditore solidale estingue l'obbligazione per la parte di questo.

Note

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Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 269, specifica che il debito, così ridotto, rimane solidale. Ne deriva che il creditore può chiedere l'intero nuovo ammontare ad ogni singolo condebitore.
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Bibliografia

  • RUBINO, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. Scialoja - Branca, 1963

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