Conflitto tra più acquirenti dello stesso compendio aziendale



Come disciplinare il conflitto che si viene a creare nell'ipotesi di alienazione del medesimo complesso aziendale a più soggetti?

La risposta al quesito rende indispensabile richiamare la peculiare natura giuridica dell'azienda. Indipendentemente dalla controversa qualificazione di essa, ne è palese l'eterogenea consistenza. Del compendio aziendale possono infatti far parte (a prescindere dagli elementi passivi) beni immobili, diritti di credito, beni mobili registrati e non registrati, posizioni contrattuali e riconducibili a rapporti con pubbliche autorità (autorizzazioni, concessioni), universalità di mobili.

Il regime di opponibilità dell'acquisto e di risoluzione dei conflitti tra più soggetti aventi causa dal medesimo alienante non è unitario, dovendo essere ricercato in relazione a ciascun cespite facente parte del compendio aziendale nota1.

Così, se si tratta di un immobile, il problema deve essere risolto sulla scorta della priorità della trascrizione ex art. 2644 cod.civ. , se si tratta di un bene mobile si potrà far riferimento al principio possesso vale titolo (art. 1153 cod.civ. ).

Una specifica disciplina è invero dettata in tema di subingresso del cessionario nei crediti aziendali (art. 2559 cod.civ. ) nonchè nei contratti in essere (art. 2558 cod.civ. ).La prima norma dispone l'efficacia nei confronti dei terzi della cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, pur in difetto di notifica al debitore o di sua accettazione, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

La seconda prevede invece che l'acquirente dell'azienda, salvo patto contrario, subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personalenota2 .

Note

nota1

Analogamente Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.603.
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nota2

Secondo una interpretazione (Colombo, L'azienda ed il suo trasferimento, in Trattato di dir.comm. e dir. pubbl.ec., a cura di Galgano, 1979, p.82) i contratti personali esclusi dall'ambito di operatività della norma sarebbero solo quei contratti nei quali l'identità o le qualità personali del terzo contraente sono determinanti del consenso dell'imprenditore alienante .
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Bibliografia

  • COLOMBO, L'azienda ed il suo trasferimento, Tratt.dir.comm.e dir.pubb.ec., 1979

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