Confermabilità del testamento revocato



E' incerto se possa o meno intervenire la conferma di cui all'art. 590 cod.civ. in relazione ad un testamento revocato.

Al riguardo si distingue tra revoca posta in essere dal testatore e revocazione ex lege per sopravvenienza dei figli. Nel primo caso appare evidente che se è stato lo stesso testatore a destituire di fondamento le disposizioni di ultima volontà già confezionate, non potrebbe non apparire incongruo ogni intervento successivo da parte degli eredi inteso a restituire ad esse efficacia. La conferma costituisce uno strumento per superare vizi o difetti che conducono all'invalidità del testamento, proprio in funzione di conferire una piena attuazione alla volontà del disponente, quella volontà che appunto non assiste più un testamento revocato dall'autore nota1.

Per quanto invece attiene alla revocazione per sopravvenienza di figli al testatore (art.687 cod.civ. ) è stato osservato che, al contrario, la conferma appare praticabile nota2 . Occorre tuttavia rammentare la ratio dell'istituto. Con la revocazione la legge ha voluto mettere a disposizione del disponente uno strumento la cui efficienza è pur sempre subordinata alla considerazione del di lui intento. Dunque ogniqualvolta il testatore avrebbe potuto efficacemente rinnovare o confermare la propria disposizione la conferma sarà ammissibile. Cosa avrà ad oggetto in questo caso? Non già l'originario testamento in quanto tale, ma ogni ulteriore manifestazione del de cuius che, eventualmente combinata con il precedente testamento, costituisca l'indice del persistere dell'intento di costui in ordine al mantenimento delle volontà nonostante la sopravvenienza della prole.

Note

nota1

Così Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 2002, p.515.
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nota2

Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.59.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973

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