Sancire l'operatività della conferma ex art.
590 cod.civ. ai
patti successori istitutivi significherebbe direttamente rinnegare la portata della norma che proibisce l'istituzione contrattuale(
art.458 cod.civ. ). L'impossibilità di una sanatoria che ne elimini la nullità discende anche dal fatto che le dette convenzioni non sono qualificabili in chiave di disposizione testamentaria, venendo piuttosto ad integrare veri e propri contratti, sebbene connotati dalla causa di morte
nota1.
L'ambito contrattuale dei patti istitutivi non può non determinare inoltre l'applicabilità diretta dell'art.
1423 cod.civ., che nega la sanatoria dei negozi nulli.
Note
nota5
nota1
In tal senso cfr. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 88; Caramazza, Delle successioni testamentarie (A rtt. 587-712), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.50.
top5top1 Bibliografia
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982