Confermabilità delle disposizioni illecite



Vivamente disputata è la confermabilità ex art. 590 cod.civ. delle disposizioni testamentarie illecite . E' preferibile al riguardo distinguere tra l'illiceità che scaturisce dalla contrarietà all'ordine pubblico ed al buon costume e quella che discende dalla violazione di norme imperative. Nel primo caso la conferma non sembra praticabile nota1 nota1 , nel secondo, al contrario, pare ammissibile.

Secondo un'impostazione nota2 occorre valutare il risultato finale che si ottiene per il tramite della sanatoria: soltanto qualora questo possa dirsi lecito la conferma sarebbe praticabile. In altri termini, la sanatoria varrebbe a far venir meno l'invalidità che deriva dall'utilizzo dello strumento testamentario, ovvero la nullità che discende dal fatto che una determinata disposizione è compiuta mortis causa. Rimarrebbe da valutare se la causa invalidante persista anche in esito all'atto inter vivos di conferma, in considerazione dell'esito che si desidera perseguire. Si pensi all'istituzione d'erede condizionata sospensivamente all'evento consistente nell'apertura di una casa di tolleranza (essendo l'apposizione della condizione espressione di un movente determinante la volontà testamentaria ex art.626 cod.civ. ). Non pare davvero che questa disposizione sia validamente confermabile.

Si reputa sanabile, dal momento che l'illiceità avrebbe a che fare unicamente con lo strumento tecnico adoperato, cioè il testamento, la disposizione congiuntiva (art. 589 cod.civ. ). Non altrettanto si potrebbe dire per il testamento reciproco, stante l'identità di ratio del divieto rispetto a quello predetto che proibisce i patti successori istitutivi. Ancora sanabili sarebbero le disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo (I comma art.631 cod.civ. ), il legato il cui oggetto fosse stato rimesso al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo (I comma art. 632 cod.civ. ), il legato di cosa appartenente all'onerato o al terzo anche al di fuori dei casi in cui la disposizione è valida (art.651 cod.civ.), il legato di cosa del legatario (art. 656 cod.civ.), le disposizioni effettuate a favore di soggetti incapaci di ricevere (artt. 596 , 597 , 598 , 599 cod.civ. ).

Assumeremo in separata considerazione la confermabilità della disposizione in favore dell'indegno, della sostituzione fedecommissaria e dell'usufutto successivo che fossero stati previsti dal testatore. Infine si riferirà della insanabilità del patto successorio istitutivo.

Note

nota1

Parte della dottrina (Gabrielli, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., in Riv. dir. e proc. civ ., 1964, p.1397; Giacobbe, voce Convalida, in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1962, p. 485) ammetterebbe la conferma anche relativamente a disposizioni testamentarie in contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume, purchè l'atto stesso di conferma non sia a sua volta illecito. Contra Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. VI, 1962, p. 264; Giannattasio, Delle successioni, Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., vol. II, Torino, 1978, p.47, in quanto l'illiceità si rifletterebbe sul negozio di conferma.
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nota2

In tal senso, Bigliazzi-Geri, Il testamento, in Tratt.dir. priv., dir. da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.18.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GABRIELLI, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., Riv.trim.dir e proc.civ., 1964
  • GIACOBBE, Convalida (dir.priv.), Enc.dir., X, 1962
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • PASETTI, La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Padova, 1953
  • TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato , Milano, 2007

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