E' o meno possibile sanare la disposizione testamentaria che deduce una
sostituzione fedecommissaria per il tramite della conferma di cui all'art.
590 cod.civ. ? In giurisprudenza questo esito interpretativo è stato negato, per cui la nullità della doppia istituzione non sarebbe confermabile (cfr. Cass. Civ. Sez. II,
389/70 ). L'illiceità non avrebbe a che fare con lo strumento del testamento, ma con il risultato che si persegue, di per sè contrario all'ordine pubblico. E' stato peraltro acutamente osservato che una conferma successiva alla morte del disponente sarebbe ormai relativa soltanto all'ulteriore istituzione, venendo meno in un certo senso l'ordine successivo
nota1 . Se questo è vero occorre tuttavia porre attenzione al fatto che, in ogni caso, l'istituito sarebbe privato della possibilità di disporre dei propri beni, dovendo necessariamente conservarli per poterli "restituire" alla sua morte al sostituito, ciò che viene a ledere principi generali afferenti all'inammissibilità di vincoli di utilizzo e disposizione dei beni in proprietà.
Note
nota4
nota1
Così, Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1997, p. 248; Pasetti, La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Padova, 1953, pp.125 e ss.
top4top1 Bibliografia
- PASETTI, La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Padova, 1953
- TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato , Milano, 2007