Confermabilità del testamento orale o nuncupativo



E' vivamente discusso se la sanatoria consistente nella conferma di cui all'art. 590 cod.civ. possa valere ad eliminare la mancanza non già semplicemente della forma olografa, bensì, assai più radicalmente, il difetto stesso della forma scritta. E' possibile, in altre parole, conferire rilevanza ad una ipotetica volontà orale del testatore?

Ciò equivarrebbe ad ammettere la praticabilità del c.d. testamento nuncupativo, effettuato cioè verbalmente.
Per lo più la dottrina ritiene il testamento orale inesistente. Ne seguirebbe l'impossibilità di fare applicazione del rimedio di cui all'art. 590 cod.civ. nota1. Im giurisprudenza si veda Cass. Civ. Sez. VI-II, 10065/2020.

Secondo una più recente opinione sorta in giurisprudenza, un conto sarebbe l'inesistenza in rerum natura del testamento, un altro invece un testamento effettuato verbis, il quale sarebbe affetto da nullità, proprio in relazione alla mancata adozione della forma scritta (Appello di Napoli 03/05/1989 ) nota2.

Ne seguirebbe la possibilità di confermare una siffatta volontà ai sensi dell'art. 590 cod. civ. . Ciò non può non comportare il preventivo accertamento della consistenza e del tenore delle disposizioni testamentarie, il che potrebbe avvenire soltanto per il tramite di uno strumento probatorio (prova testimoniale od altro). Sarebbe tuttavia agevole replicare quantomeno che, in relazione ad un siffatto testamento, potrebbe poi essere dato conto con lo stesso mezzo della eventuale revoca successiva, parimenti effettuata verbis (e così via in una rincorsa di manifestazioni orali di volontà testamentaria e di susseguenti revoche espresse o tacite).

Sulla scorta delle osservazioni svolte, qualora dovesse darsi ingresso ad un atto di conferma di un testamento orale, alla conferma si darebbe un contenuto ulteriore rispetto a quello ad essa tipico, inteso all'eliminazione del vizio.

Precisamente si tratterebbe di un negozio con funzione di accertamento della volontà del testatore. Particolarmente delicato è stabilire se il notaio possa stipulare un atto connotato da un siffatto contenuto, senza incorrere nella sanzione disciplinare connessa all'aver posto in essere un atto esorbitante dalle proprie attribuzioni ex art. 1 l.n. (Cass.Civ. Sez. III, 6313/96 ; Tribunale di Bergamo 07/11/1994 ).

La soluzione negativa sembra confortata anche dalla considerazione in forza della quale è stata dichiarata la non confermabilità di uno scritto del de cuius qualificato in termini di mero progetto di testamento (Cass.Civ. Sez. II, 3254/76 ) nota3.

Note

nota1

Sono di questo parere Cicu, Testamento, Milano, 1972, p.97, Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.I, Milano, 1952, , p.275 e Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.579. Anche Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.56 sostiene la non confermabilità del testamento orale affermando che, in caso contrario, si finirebbe per attribuire alla conferma non più la tipica natura di essa quale atto accessorio, bensì la differente qualità di atto sostitutivo del testamento, ciò che non pare ammissibile.
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nota2

Si tratta di una interpretazione che sta accogliendo sempre più ampi consensi anche in dottrina: si esprimono infatti a favore dell'ammissibilità della conferma del testamento nuncupativo Venditti, Disposizione testamentaria orale e conferma ex art.590 c.c., in Dir. giur., 1988, p.167; Caprioli, La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle, Napoli, 1984, p.257; Mezzanotte, Il testamento nuncupativo tra deroga ed attenuazione del rigore formale, in La forma degli atti nel diritto privato, Napoli, 1988, p.502 e Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.640.
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nota3

Rescigno, Il "progetto" di testamento, in Foro it., vol.I, 1954, p.1246.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro II del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CAPRIOLI, La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle, Napoli, 1984
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • MEZZANOTTE, Il testamento nuncupativo tra deroga ed attenuazione del rigore formale, Napoli, La forma degli atti nel diritto privato, 1988
  • RESCIGNO, Il "progetto" di testamento, Foro it., I, 1954
  • VENDITTI, Disposizione testamentaria orale e conferma ex art. 590 c.c., Dir. giur., 1988

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