Conferimento di crediti (società di persone)




Tra gli elementi patrimoniali che possono formare oggetto di conferimento si pongono i diritti di credito che (l'aspirante) socio ben può riversare a favore del costituendo ente. Al riguardo può essere richiamata la normativa approntata dal codice in materia di cessione del credito (artt. 1260 e ss. cod. civ.). L'ipotesi del conferimento di crediti è normativamente prevista dall'art. 2255 cod. civ. con specifico riferimento alla garanzia convenzionale che il socio deve prestare alla società nell'ipotesi di insolvenza del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1267 cod. civ. . Qualora il socio non faccia fronte all'obbligazione di garanzia che pure gli incombe ai sensi della riferita disposizione gli altri soci potranno giungere ad escluderlo, dovendo conseguentemente procedrsi alla parallela riduzione del capitale sociale.

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