Conferimento di beni in godimento



Il socio di una società a base personale può anche limitarsi, beninteso con l'accordo degli altri soci, a conferire il semplice godimento di un bene nota1. L'ipotesi è incidentalmente contemplata dal II comma dell'art. 2254 cod. civ. che, disciplinando il regime della garanzia e dei rischi delle cose conferite in godimento, fa riferimento alla normativa dettata in materia di locazione (artt. 1578 e ss. cod. civ.) . Ciò implica, in particolare, che l'eventuale rischio del perimento della cosa conferita per il caso fortuito verrà a gravare sul conferente. Così egli potrà subire l'esclusione dalla società ovvero essere necessitato ad eseguire un ulteriore conferimento. In ogni caso di perimento della cosa non potrà non farsi applicazione del principio res perit domino.

Il conferimento del semplice godimento di un cespite (un bene immobile, una cosa mobile, un bene immateriale) pone (analogamente a quanto è possibile osservare per il caso del socio d'opera) alcune questioni di non agevole soluzione. Si pensi alle conseguenze legate al deterioramento o alle migliorie relative al bene conferito. Il nodo viene alla ribalta in sede di liquidazione della partecipazione sociale, tanto nell'eventualità in cui la stessa debba essere effettuata in esito al venir meno del singolo rapporto sociale, quanto nell'ipotesi di scioglimento dell'intera società.

Note

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Quando la durata del godimento fosse eccedente i nove anni ne seguirebbe l'indipensabilità per l'atto costitutivo della forma scritta: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 3166/99 .
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Prassi collegate

  • Quesito n. 93-2011/I, Prestazioni accessorie nella srl da imputare a patrimonio

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