Condotta dell'amministratore di sostegno, suoi doveri



Ai sensi dell'art. 410 cod.civ. il criterio guida che deve ispirare lo svolgimento del compito di amministratore di sostegno è la considerazione dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

In questa direzione l'amministratore di sostegno deve tempestivamente
informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In questo senso la buone intenzioni del legislatore possono dar luogo a situazioni di notevole difficoltà, nelle quali l'impegno dell'amministratore può ben essere messo a dura prova da comportamenti non propriamente ragionevoli del beneficiario: comunque occorrerà un contatto con il giudice.

L'amministratore di sostegno è poi in ogni caso assoggettato ad un
pregnante controllo. In caso di contrasto (con il beneficiario), di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'art. 406 cod.civ. possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L'amministratore di sostegno (si potrebbe ritenere per sua fortuna) non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Può l'attività dell'amministratore di sostegno esplicarsi anche nell'ambito dei diritti e degli atti personalissimi? Se per quanto attiene alla capacità di testare e di porre in essere liberalità donative pare imporsi una risposta negativa, non altrettanto è a dirsi per quanto attiene a situazioni come quelle relative alla separazione personale ovvero al divorzio . E' stato deciso al riguardo che il Giudice tutelare possa autorizzare l'amministratore di sostegno, una volta accertata la sussistenza di un intento preciso del beneficiario e la rispondenza all'interesse del soggetto "fragile", a promuovere giudizio di separazione personale (Tribunale di Milano, 19 febbraio 2014).

Prassi collegate

  • Quesito n. 85-2015/I, Morte dell’unico socio e amministratore di s.r.l. e provvedimenti assembleari
  • Quesito n. 114-2010/C, Rapporti contrattuali tra amministratore di sostegno e beneficiario

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