Condizioni di operatività della sostituzione ordinaria



Quali sono i presupposti in presenza dei quali può dirsi operante la sostituzione? Al riguardo occorre che venga meno la prima chiamata riferibile all'istituito. Il I comma dell'art. 688 cod.civ. fa riferimento al caso in cui quest'ultimo non possa o non voglia accettare.

L'impossibilità di accettare può dipendere da premorienza del primo chiamato (ovvero dalla commorienza, tale rispetto al de cuius ), dalla dichiarazione di morte presunta, dall'assenza (nel senso che, in difetto di prova dell'esistenza in vita della persona, non è possibile reclamarne i diritti ex art.70 cod.civ. ), dall'indegnità, dall'incapacità di ricevere per testamento ai sensi degli artt. 596 , 597 , 598 , 599 cod.civ.. Ancora è possibile rammentare la dichiarazione di nullità o l'annullamento della disposizione testamentaria in favore dell'istituito, ogniqualvolta l'impugnativa non abbia travolto l'intero testamento ovvero anche la disposizione in favore del sostituito nota1. V'è chi fa altresì riferimento all'avveramento della condizione risolutiva o della mancata realizzazione dell'evento dedotto sotto condizione sospensiva alla quale fosse stata subordinata la chiamata dell'istituito nota2.

Per quanto attiene al difetto di volontà di accettare, alla rinunzia occorre aggiungere la decadenza e la prescrizione del diritto di accettare nota3. In relazione alla prima si può rammentare il decorso del termine imposto dal giudice ex art. 481 cod.civ. ( actio interrogatoria ), come l'inutile decorrenza del termine di cui al III comma dell'art. 487 cod.civ. . Per la seconda giova rilevare come soltanto accogliendo la tesi, peraltro prevalente, secondo la quale il termine prescrizionale non corre per il sostituito ai sensi del III comma dell'art. 480 cod.civ. , è possibile che costui si giovi dell'estinzione del diritto di accettare dell'istituito.

Cosa riferire nel caso in cui il sostituito premuoia all'istituito e, successivamente abbiano a verificarsi i presupposti per la sostituzione? La risposta deve essere rinvenuta mettendo a fuoco la dinamica della trasmissione della delazione di cui all'art. 479 cod.civ. . Si dovrà al riguardo distinguere a seconda del fatto se la morte del sostituito siasi verificata nel tempo che precedente o susseguente alla morte dell'ereditando. Nel primo caso la sostituzione non avrà modo di operare. Nel secondo invece si potrà dire che, stante l'eliminazione retroattiva della delazione in favore dell'istituito, nel patrimonio del sostituito, comunque ancora in vita nel momento dell'apertura della successione dell'ereditando, gli eredi del sostituito rinverrano anche la possibilità di accettare jure trasmissionis l'eredità al medesimo devoluta nota4.

E' il caso da ultimo di osservare come il fondamento della sostituzione e la dinamica di essa debba comunque essere ricondotta alla volontà del testatore. Il II comma dell'art. 688 cod.civ. riferisce infatti di una presunzione semplice. La norma prevede che, qualora siasi disposto per uno solo dei casi di sostituzione, vale a dire o per l'impossibilità o per il difetto di volontà di accettare da parte dell'istituito, "si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà". Ciò significa che il semplice rinvio generico ad una o all'altra delle ipotesi che conducono alla sostituzione vale anche per l'altra. Cosa dire quando, al contrario, il de cuius abbia fatta specifica menzione di una delle cause riconducibili alle due menzionate categorie di eventi? Si pensi al testamento nel quale Tizio abbia disposto la sostituzione di Primo a Secondo per il caso della sua indegnità. Cosa riferire nell'ipotesi in cui Secondo, non indegno e capace, esprima una rinunzia? E' preferibile il parere di chi, stante la specificità del riferimento, reputa vinta la predetta presunzione e, per l'effetto, inoperante la sostituzione nota5.

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Note

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Si ritiene che la sostituzione operi in tutti i casi in cui la accettazione dell'istituito venga dichiarata nulla per qualsiasi causa, stante la retroattivtà della nullità, da cui consegue la considerazione che l'accettazione si considera mai avvenuta. La sostituzione opera infine in tutti i casi di risoluzione giudiziale per inadempimento di un onere apposto dal testatore (Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 518).
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nota2

Casulli, voce Sostituzione ordinaria e fedecommissaria, in N.mo Dig.it., p.973. Ciò anche se, a rigore, una volta eliminata retroattivamente la chiamata in favore dell'istituito, il sostituito potrebbe essere considerato come unico chiamato ab origine.
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nota3

Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2000, p.775.
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nota4

Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p. 567 e Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964, p.257.
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nota5

In questo caso occorrerebbe dimostrare l'esistenza di una specifica volontà del de cuius favorevole al verificarsi della sostituzione anche nei casi non esplicitamente previsti: Terzi, Sostituzione semplice e sostituzione fedecomissaria, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1156.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • CASULLI, Sostituzione ordinaria e fedecommissaria, N.mo Dig. it.
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • TERZI, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, Padova, Succ. e Donaz., I, 1994

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