Condizioni contrattuali, svolgimento del rapporto (subfornitura)



Ai sensi dell'art. 3 della legge 18 giugno 1998 n.12 il contratto di subfornitura deve fissare i termini di pagamento che decorrono o dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Gli accordi devono anche precisare, allo scopo di evitare trattative defatiganti per il subfornitore, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna. Sempre in questa ottica si dispone che, ove vengano apportate nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.
Il II comma della citata disposizione prescrive che il prezzo pattuito debba essere corrisposto in un termine non eccedente i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Anche in tal caso si tratta di scongiurare la conclusione di accordi-capestro, quali quelli che prevedono termini lunghissimi (6 mesi ed oltre) che si sostanziano in una sorta di finanziamento occulto del contraente forte, il quale spesso riesce invece a "fare cassa" rivendendo per contanti la merce che produce o commercializza. Può essere comunque fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo.
Ai sensi del III comma dell'art. 3 in esame (come novato per effetto dell'art.10 d.lgs. 9 ottobre 2002 n.231, introduttivo degli interessi "automatici" nelle "transazioni commerciali"), in caso di mancato rispetto del termine di pagamento predetto il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato nella specifica misura di cui alla precitato d.lgs.. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
La norma in esame aggiunge che In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva.

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