Condizione di riversibilità nella donazione



La condizione di riversibilità consiste nella previsione, da parte del donante, della possibilità che quanto oggetto dell'atto di liberalità ritorni a lui medesimo, nell'ipotesi in cui il donatario, da solo o unitamente ai suoi discendenti, dovesse premorirgli.

La ratio dell'istituto si fonda sul fatto che il donante intende beneficiare il donatario ed eventualmente i di lui discendenti ma, venendo meno questi soggetti ed essendo ancora in vita il donante, quest'ultimo preferisce se stesso ad ogni diverso soggetto al quale perverrebbero i beni donati in difetto della clausola in esame.

L'art. 791 cod.civ. prevede un siffatto meccanismo, specificandosi al II°comma della norma citata che, qualora sia contenuta la generica previsione della riversibilità, questa s'intende subordinata alla premorienza sia del donatario, sia di tutti i discendenti del medesimo.

Si pensi all'esempio che segue: Tizio dona a Caio la casa posta in Via Appia, con la clausola in forza della quale, se Caio dovesse defungere prima di Tizio, il bene ritornerà di proprietà di esso donante. In questo caso, proprio perché viene identificato il donatario, la riversibilità è limitata al solo caso della morte di costui.

Così descritto il patto, occorre rilevare che esso si iscrive perfettamente nell'ambito delle clausole condizionali, consistendo in una condizione risolutiva in cui l'evento è costituito dalla premorienza di uno o più soggetti rispetto al disponente nota1.

Stante la cennata natura giuridica, la riversibilità non può che avere quale effetto il recupero dell'oggetto della donazione in capo al solo donante. Precisa a tal proposito il III°comma dell'art. 791 cod.civ. che il patto a favore di altri si considera come non apposto nota2. Il meccanismo della retroattività della condizione non può che importare la reintegrazione in capo al disponente di quanto oggetto dell'atto. Ogni ulteriore effetto non potrebbe che esser ricondotto alla forza di un ulteriore atto dispositivo (es.: una nuova donazione).

L'efficacia della condizione di riversibilità è considerata specificamente dall'art. 792 cod.civ., il quale prevede che essa risolva tutti gli atti di disposizione che fossero stati compiuti in relazione ai beni donati, venendo il donante a recuperarli liberi da ogni peso o ipoteca. Sotto questo aspetto, la retroattività propria del patto di riversibilità, in armonia con la natura condizionale di essa, ha carattere reale , venendo a travolgere ogni atto che fosse stato posto in essere.

Se Caio, al quale è stata donata con patto di riversibilità la casa in Via Appia, dopo aver venduto detto bene a Sempronio, muore essendo ancora in vita il donante, il bene viene recuperato al patrimonio del donante, risolvendosi anche l'ulteriore atto di disposizione effettuato dal donatario. Né il terzo Sempronio potrà dolersene, risultando dall'esame delle risultanze di Conservatoria la condizione di riversibilità. In buona sostanza il tema è quello dell'alienazione di un diritto sottoposto a condizione risolutiva.

E' ammissibile per il donante dar vita ad un patto di riversibilità avente efficacia retroattiva limitata alle parti (retroattività obbligatoria)? La risposta affermativa si fonda sui minori effetti che una siffatta clausola sortirebbe per i terzi, i quali non sarebbero pregiudicati dall'eventuale caducazione degli effetti dell'atto di liberalitànota3 .

Si fa eccezione al principio di retroattività del patto di riversibilità, ai sensi dell'art. 792 cod.civ., per l'ipoteca iscritta a garanzia di convenzioni matrimoniali quando gli altri beni del coniuge donatario sono insufficienti e unicamente nell'ipotesi in cui la donazione sia stata fatta con la medesima convenzione matrimoniale da cui risulta l'ipoteca.

La norma in esame prevede infine che sia valido il patto con il quale si stabilisca che la riversione non pregiudichi la porzione legittima spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, in esso ricompresi i beni donatinota4 .

Note

nota1

Torrente, La donazione, in Trattato di dir.civ.e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.468 e Pelosi, La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano, 1975, p.453.
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nota2

Questa soluzione si giustifica considerando che ammettere la riversibilità a favore di terzi significherebbe individuare una duplicità di attribuzioni donative, di cui la seconda sospensivamente condizionata alla risoluzione della prima. In questo modo sarebbe arduo sfuggire ad una valutazione in chiave di invalidità della seconda donazione sia per motivi di forma, dal momento che il secondo donatario non partecipa all'atto, sia per motivi sostanziali. Anche ammettendo la partecipazione del secondo donatario all'atto, si avrebbe una donazione nulla in quanto avente ad oggetto beni futuri (Carnevali, in Comm.cod.civ., vol.II, Torino, 1997, p.457).
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nota3

Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1983, p.823.
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nota4

Si ritiene (cfr.Torrente, La donazione, cit., p.472 e Biondi, Le donazioni, in Trattato di dir.civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1961, p.840) altresì che la retroattività trovi un ulteriore limite nella tutela dell'affidamento dei terzi. Si dovrebbe pertanto far salvo l'acquisto del bene mobile effettuato in buona fede dal terzo che ne abbia conseguito il possesso ex art.1153  cod.civ., e l'acquisto per usucapione decennale di un immobile da parte del terzo che in buona fede abbia effettuato la trascrizione dell'atto di acquisto.
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Bibliografia

  • BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARNEVALI, Commentario Cendon, II, 1997
  • PELOSI, La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano, 1975
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006

Prassi collegate

  • Quesito n. 84-2016/T, Condizione di reversibilità e decadenza da agevolazioni cd. Prima casa
  • Quesito n. 6013/C, Concessione di ipoteca successivamente ad una donazione con patto di riversibilità

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