Condizione di reciprocità (testamento)



L'art. 635 cod.civ. prevede la nullità della disposizione effettuata sia a titolo di erede sia di legato fatta dal testatore a condizione di essere, a propria volta, avvantaggiato nel testamento del beneficiato (c.d. condizione captatoria).

Es.: Tizio nomina proprio erede Caio a condizione che costui a propria volta lo istituisca erede.

La ratio della causa di invalidità consiste, come evidente, nell'esigenza di tutelare la libera e spontanea volontà del de cuius, in questo senso avvicinandosi alla prescrizione di cui all'art. 458 cod.civ. che vieta, per la stessa ragione, i patti successori nota1.

Infatti il beneficiato può essere indotto a propria volta a disporre per testamento a favore di una determinata persona, soltanto perché quest'ultima ha introdotto una siffatta clausola nel proprio testamento e cioè allo scopo di adempiere ad un obbligo (venendo così a violare l'art. 458 cod.civ.).

Si badi tuttavia che la nullità è disposta indipendentemente dalla conoscenza della disposizione captatoria che il beneficiato abbia avuto in concreto : la legge presume iuris et de iure un accordo tra i soggetti implicati nella fattispecie in esame nota2 .

L'invalidità in questione è quella del testamento che contiene la condizione di reciprocità. Che cosa dire invece del testamento puro e semplice, non contenente alcuna condizione, effettuato da colui che fosse stato beneficiato sotto la detta condizione, testamento contenente disposizioni a favore del (primo) disponente a condizione di reciprocità? Ipotizziamo, ad esempio, che Caio, il quale fosse stato nominato da Tizio erede a condizione di esser a propria volta nominato tale, abbia istituito puramente e semplicemente erede Tizio.

Il caso non è disciplinato dalla norma in esame, apparendo analogo a quello di cui all'art. 589 cod.civ., norma che vieta il testamento reciproco.

Nel testamento reciproco tuttavia le attribuzioni si rinvengono nell'ambito di un unico testamento, che viene ad assumere la consistenza di un vero e proprio contratto successorio: nell'esempio fatto  invece si ipotizza una disposizione effettuata in un testamento autonomo.

Si tratta, in definitiva, di un problema di prova : ogniqualvolta si dovesse ritenere che il disponente abbia agito soltanto perché obbligato da un particolare vincolo, non si potrà sfuggire alla forza prescrittiva del già citato divieto dei patti successori (Cass. Civ. Sez. II, 2623/82 ) nota3.

Quando infine, nell'ambito di due testamenti differenti, in difetto di qualsivoglia condizione di reciprocità, i testatori prevedano la nomina reciproca (Tizio nomina erede Caio e viceversa), ad eccezione del caso in cui non si dia concreto conto di un preventivo accordo di reciprocità esplicante i propri effetti sulle disposizioni, entrambi gli atti saranno considerati validi nota4 .

Note

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Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.467 ed Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.348, per il quale la ratio sarebbe altresì da individuare nella necessità di rendere possibile la revoca della disposizione testamentaria, dal momento che, nell'ipotesi contraria, il disponente resterebbe legato alla volontà del beneficiario.
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nota2

Lo scopo sarebbe sempre perciò illecito e nulla la disposizione. Questa nullità non potrebbe essere neppure eliminata (o sanata) dalla circostanza che il beneficiato non abbia a sua volta redatto un testamento reciproco e quindi non abbia aderito all'invito captatorio: cfr. Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.267.  
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nota3

Analogamente D'Avanzo, Delle successioni. Parte generale, Firenze, 1941, p.722 e Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, t.2, Torino, 1978, p.208.
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nota4

Così Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1952, p.198 e Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.186.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • D'AVANZO, Delle successioni, parte generale, Firenze, 1941
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978

Prassi collegate

  • Reciprocità e successioni mortis causa

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