Condizione di non fare o di non dare



Dispone l'art. 638 cod.civ. che, qualora il testatore abbia disposto sotto la condizione che il beneficiario (tanto a titolo di erede quanto di legato) non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva , salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.

Occorre, al fine di comprendere la ratio della disposizione, precisare che l'ambito di operatività della stessa appare limitato alla condizione negativa avente carattere potestativo (nella quale cioè la realizzazione dell'evento dipende dalla volontà del beneficiario) ogniqualvolta a detta condizione non si trovi abbinato un termine entro il quale l'evento deve realizzarsi. In questi casi infatti, se non vi fosse la regola in esame, non potendosi mai raggiungere la certezza che l'evento non si realizzi, mai si potrebbe verificare l'attuazione del presupposto al quale è subordinata l'efficacia del lascito testamentario nota1 .

Si tratterebbe, in buona sostanza, di una condizione impossibile, rectius, di impossibile o inutile accertamento nota2. Es.: Tizio nomina Caio erede universale, a condizione che non introduca mai modificazioni nella casa paterna. È evidente che, qualora si interpretasse la disposizione come effettuata sotto condizione sospensiva, la certezza che Caio non modifichi la casa non sarà raggiunta se non con la morte stessa di Caio, in tal modo rendendo inutile la disposizione a favore di costui. E' altrettanto evidente che l'apposizione di un termine sarebbe lo strumento idoneo a scongiurare questa eventualità: Tizio nomina Caio erede universale, a condizione (sospensiva) che non introduca, nel termine di cinque anni a far tempo dall'apertura della successione, modificazioni nella casa paterna.

Soltanto nel primo dei casi indicati (dal momento che nell'ultimo l'apposizione del termine scongiura la conseguenza dell'inutilità della disposizione) si potrà fare applicazione dell'art. 638 cod.civ..

Per il tramite di esso viene operata una sorta di conversione della condizione da sospensiva a risolutiva, rendendosi immediatamente operativo il lascito testamentario nota3 . Nell'esempio prima effettuato, si reputerà che Tizio nomini erede Caio, a meno che non introduca modifiche nella casa paterna. Caio sarà subito erede, perdendo questa sua qualifica soltanto nel caso in cui ponga in essere la condotta prevista nella clausola condizionale (dunque risolutiva). Il rimedio è chiaramente ispirato al favor testamenti nota4 .

L'ambito di applicazione dell'art. 638 cod.civ. riguarda gli eventi che ricadono nella sfera della volontà del beneficiario (fare o non fare: condizione potestativa). Se al testamento fosse stata apposta una condizione sospensiva negativa casuale o mista (sempre, si intende, in difetto di un termine), la disposizione dovrebbe essere reputata inutile, non potendo mai essere accertata quella mancata verificazione dell'evento che determinerebbe l'efficacia di essanota5 .

Note

nota1

Così Napoli, La condizione nel testamento, in Le successioni testamentarie, dir. da Bianca, in Giur.sist. di dir.civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino, 1983, p.115.
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nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1983, p.470.
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nota3

Si tratta cioè di una ipotesi di conversione ex lege : cfr.Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.281.
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nota4

In questo senso Napoli, cit., p.116.
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nota5

Capozzi, cit., p.471.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • NAPOLI, La condizione nel testamento, Torino, Giur.sist.dir.civ.comm., 1983

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