Condizione della riserva di disporre di cose determinate



Ai sensi dell'art. 790 cod.civ. nell'ipotesi in cui il donante si fosse riservato la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione (es.: Tizio dona a Caio l'appartamento in Via Appia, con riserva di disporre delle cantine pertinenziali) o di una determinata somma sui beni donati morendo senza averne disposto, questa facoltà non può essere esercitata dagli eredi.

A ben vedere, l'essenza della riserva del donante non corrisponde ad altro se non ad una condizione risolutiva di tipo meramente potestativo, che la legge assume in considerazione specifica, stabilendone implicitamente la validità nota1.

Il vero problema è quello di verificare se il contenuto della riserva possa riguardare anche l'intero oggetto della liberalità.

Avrebbe senso dire "ti dono l'appartamento in Via Appia con riserva di riprendermelo"?

Diviene decisivo coniugare un importante elemento letterale della norma in esame (dal momento che l'art. 790 cod.civ. parla di "qualche oggetto compreso nella donazione") con la riflessione in base alla quale una volontà di donare accompagnata ad una riserva che riguardasse l'intero contenuto della donazione, in realtà non sarebbe significativa del definitivo intento del donante di arrecare un incremento patrimoniale, subendone un correlativo depauperamento.

Non si può, a questo proposito, non rammentare che la legge assume in considerazione all'art.1355 cod.civ. la condizione meramente potestativa di tipo sospensivo, che cagiona la nullità dell'atto al quale è apposta ogniqualvolta l'evento dipenda dall'alienante ovvero dall'obbligato. Il caso in esame è diverso, poichè il meccanismo è, al contrario, quello della risoluzione di effetti già prodottisi.

Nella fattispecie, più che ad un riferimento al principio di cui all'art. 1355 cod.civ., la soluzione dovrebbe discendere dall'osservazione in base alla quale non sembra praticabile una revoca della donazione (ciò che sostanzialmente si produrrebbe qualora la condizione di riserva in esame potesse riferirsi all'intero contenuto della liberalità). Le cose cambiano se la riserva di disporre viene configurata in relazione ad una parte soltanto dell'oggetto della donazione, ciò che non fa comunque venir meno l'essenza dell'atto di liberalitànota2 .

L'art. 790 cod.civ. prevede altresì che l'oggetto della riserva del donante possa essere "una determinata somma sui beni donati". Qui letteralmente potrebbe sorgere un equivoco: deve forse ritenersi che solo quando la donazione abbia ad oggetto una somma di denaro il donante possa riservarsene una parte?

In realtà la norma viene interpretata nel senso che debba essere imposto (più che riservato) un onere al donatario, onere consistente nell'erogazione di un somma determinata, quale che sia l'oggetto della donazionenota3 . Es.: Tizio dona a Caio la villa posta in Via Appia, riservandosi di disporre della somma di lire dieci milioni. Evidentemente detta somma dovrà essere erogata dal donatario quale modo impostogli dal donatario a favore di sé medesimo.

La disposizione accessoria deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva meramente potestativa (la richiesta effettuata in questo senso dal donante), da reputarsi valida, stante il modo di disporre della norma in esame.

Note

nota1

Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p.820 e Gardani Contursi Lisi, Delle donazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, libro II, Bologna-Roma, 1976, p.340.
top1

nota2

In questo senso Biondi, Le donazioni, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1961, p.855. Viceversa ritiene che l'ipotesi di una riserva totale dovrebbe essere consentita sulla base delle stesse ragioni che legittimano la riserva parziale Torrente, La donazione, in Trattato di dir. civ.e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1956, p.466.
top2

nota3

Balbi, La donazione, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, vol.II, Milano, 1964, p.94.
top3

Bibliografia

  • BALBI, La donazione, Milano, Tratt. dir. civ. dir. da Grosso-Santoro Passarelli, vol. IX, 1964
  • BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • GARDANI CONTURSI LISI, Delle donazioni, Bologna Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca, II, 1976
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Condizione della riserva di disporre di cose determinate"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti