Concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale



Si discute se sia ammissibile il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. La questione può avere importanza pratica quando (ciò che è possibile si verifichi in tema di contratto di trasporto, per il quale è prevista la prescrizione breve di cui all'art. 2951 cod. civ. ), sia prescritta l'azione nascente dal contratto e si voglia agire con quella extracontrattuale, o, comunque, in ogni caso in cui l'attore si voglia giovare della disciplina propria dell'azione extracontrattuale, nella parte che è a lui più favorevole (per esempio, richieda il risarcimento dei danni non prevedibili).

A questo proposito occorre distinguere tra l'ipotesi di concorso delle due forme di responsabilità inteso come qualificazione dello stesso fatto riconducibile allo stesso soggetto agente, rispetto al differente caso in cui lo stesso accadimento sia distintamente valutabile in relazione a due diversi soggetti.

La prima delle fattispecie è quella che pone le maggiori difficoltà, soprattutto in relazione a quegli accadimenti lesivi che si pongono come specifiche ipotesi di inadempimento rispetto alla prestazione oggetto dell'obbligazione. Un esempio pratico chiarirà il punto.

Si pensi al caso dell'artigiano che debba riparare lo scarico di un lavello. Nel corso delle relative operazioni, a causa di imperizia nel maneggiare gli attrezzi, il medesimo colpisce con una chiave inglese la massaia che si trovava nei pressi, determinando una lesione a carico di costei.

Si ipotizzi invece che un chirurgo, la cui prestazione consiste nell'asportazione di una parte dell'intestino (appendicectomia) per un errore grossolano determini un danno grave al colon.

E' evidente che, nel primo degli episodi riferiti, l'evento lesivo non si pone in linea non tanto rispetto alla prestazione, quanto alle conseguenze dell'inadempimento di essa. In altri termini, ordinariamente non si può dire che una cattiva esecuzione della prestazione consistente nella riparazione di uno scarico comporti lesioni personali della padrona di casa. Si potrebbe dire che l'evento non è qualificabile, secondo il criterio della regolarità causale, quale conseguenza immediata e diretta che conduce alla risarcibilità del danno secondo le regole proprie della materia dell'illecito contrattuale (art. 1223 cod. civ.). E' stata reputata fonte sia di responsabilità contrattuale, sia extracontrattuale la rottura di un dente a causa della presenza di un corpo estraneo nel piatto servito al cliente di un ristorante (Giudice di Pace di Venezia, sent. n. 554/2016).

Prendiamo in considerazione invece il secondo caso. Qui la fattispecie è completamente diversa. La lesione al colon si pone proprio quale concretizzazione del rischio specifico concernente la cattiva esecuzione della prestazione professionale medica. E' naturale ed evidente la riconducibilità dell'evento lesivo alla responsabilità contrattuale, secondo gli enunciati criteri.

Ebbene: può la disamina condotta avere una qualche influenza sul problema qui in esame, cioè sulla praticabilità del ricorso indifferenziato ora alle norme che regolano la responsabilità contrattuale, ora a quelle che disciplinano quella extrcontrattuale?

In riferimento al caso in cui l'evento dannoso sia ascrivibile a due distinti soggetti, l'uno a titolo di responsabilità contrattuale, l'altro a titolo di responsabilità extracontrattuale, non sembra esservi nessun problema. Al contrario, nell'ipotesi in cui, in relazione al medesimo soggetto, si possano distinguere i riferiti casi (quello cioè in cui l'evento non appaia causalmente collegabile alla prestazione e quello invece in cui questo nesso appaia sussistente) è consentito nutrire dubbi circa il cumulo. Dal punto di vista strettamente logico, infatti, sembrerebbe di poter dedurre che, ogniqualvolta l'evento non è riconducibile, secondo il criterio della regolarità causale, all'esecuzione della prestazione, rimane praticabile unicamente la via del risarcimento ex lege aquilia.

Più difficile è giungere alla stesse conclusioni quando, inversamente, il danno appare riconducibile alla cattiva esecuzione della prestazione. In questo caso viene in primo luogo in considerazione la responsabilità contrattuale. Appare difficile negare che non possa altresì venire in esame, sussidiariamente, una responsabilità fondata sulla violazione del dovere generico del neminem laedere nota1.

La giurisprudenza ed una parte cospicua della dottrina nota2 ritengono di conseguenza ammissibile il concorso, dal momento che le norme sulla responsabilità extracontrattuale sono dettate a tutela dei diritti primari del singolo, protezione che certamente non può fare difetto nemmeno quando i soggetti entrano tra loro in contatto a titolo negoziale.

In giurisprudenza un'analisi condotta sul filo dei riferiti ragionamenti risulta quasi completamente mancante. Scontata l'affermazione del concorso delle due forme di responsabilità in capo a soggetti diversi in relazione al medesimo fatto (Cass. Civ. Sez. I, 1087/99 ; Cass. Civ. Sez. III, 418/96 ; Cass. Civ. Sez. II, 99/97 ; Cass. Civ. Sez. II, 7231/95 ; Cass. Civ. Sez. II, 13039/91 ), nonché del concorso di più soggetti in relazione allo stesso titolo di responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 5946/99 ), viene ribadito lo stesso principio anche in riferimento al caso di unicità del soggetto danneggiante (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4437/82 ; Cass. Civ. Sez. I, 2577/95 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 11120/95 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4097/97 ), addirittura nell'ipotesi di responsabilità per i vizi della cosa venduta (Cass. Civ. Sez. II, 4833/86). Da ultimo tuttavia è il caso di rilevare come si sia avuto modo di evidenziare proprio il percorso logico sopra prospettato. Così è stato riconosciuto il duplice titolo di responsabilità in capo al Minnistero della pubblica istruzione per il caso di alunni che abbiano riportato danni durante il periodo in cui avrebbero dovuto essere sottoposti alla sorveglianza del personale scolastico (Cass. Civ., Sez. III, 3680/2011).

La soluzione favorevole al concorso tra le due forme di responsabilità, vale a configurare un pari concorso tra le disposizioni regolatrici delle rispettive fattispecie, che legittima il danneggiato a scegliere l'azione da esercitare. Da questo punto di vista è chiaro che una difesa di parte diligente non potrà se non tentare di introdurre una serie di domande articolate in un rapporto di alternativa l'una rispetto all'altranota3 . In questo caso il giudice sarà tenuto ad interpretare ed a qualificare il fatto e ad applicare le norme giuridiche sulla scorta della qualificazione operata (Cass. Civ. Sez. I, 2574/99 ) nota4.

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p. 551, per il quale "la possibilità del concorso deve ammettersi quando la mancata o inesatta esecuzione del rapporto obbligatorio comporti al tempo stesso la lesione dell'interesse creditorio e la lesione di interessi protetti nella vita di relazione".
top1

nota2

In dottrina sostengono questa tesi Sacco, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, in Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, a cura di Visintini, Milano, 1984, p. 155; Scognamiglio, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in N.sso Dig.it ., vol. XV, p. 677.
top2

nota3

Ritiene che il concorso della responsabilità si traduca in un concorso di azioni Scognamiglio, op. cit., p. 677.
top3

nota4

Conforme Bianca, op. cit., p. 555.
top4

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, Milano, Risarcimento del danno a cura di Visintini, 1984
  • SCOGNAMIGLIO, Responsabilità contrattuale ed extacontrattuale, N.sso Dig. it., XV, 1968

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti