Comunione volontaria e comunione incidentale



La comunione è definibile come volontaria quando la fonte è costituita dalla volontà dei partecipi i quali, acquistano o mettono in comune la pro­prietà della cosa nota1. Ad esempio i tre fratelli Tizio, Caio e Sempronio acquistano un appartamento in una località balneare per la quota indivisa di un terzo ciascuno allo scopo di passarvi le vacanze. Vi è anche chi ipotizza a tal proposito la specificità di un atto di adesione nota2 ad una comunione già sussistente ovvero un atto in forza del quale si possa porre in comune un bene per l'innanzi di proprietà di un solo soggetto. In realtà non sembra che si diano casi del genere (ulteriori rispetto alla convenzione matrimoniale con la quale si istituisca una comunione convenzionale: cfr. art. 162 e ss. cod.civ.) che non si risolvano in atti di alienazione. Se Primo e Secondo sono contitolari della proprietà di un bene e Terzo desidera aderire alla comunione, l'atto con il quale questo risultato viene ottenuto, al di là della qualificazione in chiave di allargamento della comunione, è pur sempre un atto di alienazione (a titolo oneroso o a titolo gratuito) nota3.

Si può invece appellare come incidentale la comunione che sorge indipendentemente da una volontà delle parti diretta ad instaurarla nota4 (per volontà della legge o in conseguenza della devoluzione di una successione a causa di morte). Si pensi a Tizio che, morendo, lasci l'appartamento sito in Roma, Via Appia, a Caio e Mevio indivisamente oppure al muro la cui comunione risulti forzosa (art. 874 cod.civ. ) o agli enti comuni del condominio (art. 1117 cod.civ. ) o al caso di unione e commistione (art. 939 cod.civ. ). Particolarmente delicati sono i problemi che sorgono quando una comunione incidentale (ereditaria) riguarda un bene produttivo, la cui gestione implica l'assunzione della qualità di socio. Sembra che queste gravi conseguenze non possano tuttavia scaturire se non dall'accertamento di una precisa volontà dei partecipi in ordine alla continuazione della attività di impresa anteriormente esercitata dal defunto (Tribunale di Milano, 20 marzo 1997 ).

Note

nota1

Scozzafava, Comunione, in Enc. giur. Treccani, p.2.
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nota2

Così Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.459.
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nota3

Analoga opinione viene espressa, tra gli altri, da Bigliazzi Geri- Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.303. Si parla nei termini di dissociazione fra titolo dell'acquisto e titolo della comunione, identificabili il primo nel contratto di compravendita, l'altro nell'accordo tra gli acquirenti.
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nota4

Cfr. Lener, La comunione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.297.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982
  • SCOZZAFAVA, Comunione, Enc. giur. Treccani, VII, 1988

Prassi collegate

  • Quesito n. 172-2010/T, Trasferimento per causa di morte di azienda in affitto e regolarizzazione società di fatto

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