Comunione legale dei beni: atti compiuti in difetto di consenso di uno dei coniugi




L'attività di straordinaria amministrazione dei beni e dei diritti compresi nella comunione legale vede la necessaria partecipazione di entrambi i coniugi al momento decisionale.

Cosa accade nell'ipotesi in cui, in violazione dell'art.180 cod.civ., una siffatta attività sia posta in essere unilateralmente da un coniuge soltanto? Al riguardo l'art.184 cod.civ. prevede, nel caso di mancata convalida dell'atto da parte dell'altro, l'annullabilità del relativo atto quando riguardi immobili o beni mobili di speciale rilevanza. Nell'esame che segue assumeremo in considerazione le caratteristiche di questa impugnativa, con speciale riferimento alle pattuizioni preliminari ed alla natura giuridica del breve termine entro il quale la legge, a tutela dei terzi, vuole che la relativa questione sia definita.

Dal punto di vista processuale è il caso di osservare come il coniuge rimasto estraneo all'atto di disposizione sia litisconsorte necessario nelle liti in cui venga domandata l'emissione di una pronunzia che incida sulla validità e/o l'efficacia del contratto predetto. Questo principio non si applica tuttavia nell'ipotesi in cui venga esperita azione revocatoria fallimentare (artt. 67, 68 L. fall.) o ordinaria (art.2901 cod.civ.) in riferimento all'atto di disposizione posto in essere dal coniuge fallito, dal momento che il rimedio non sortisce comunque alcun effetto restitutorio verso la comunione, producendo unicamente l'inefficacia della disposizione nei confronti della massa attiva (Cass. Civ. Sez. Unite, 9660/09; Cass. Civ., Sez. III, 26168/2014). Neppure viene in considerazione un'ipotesi di litisconsorzio quando si tratti di decidere sulla validità o risolubilità del contratto in quanto tale e non del diritto che ne sia scaturito. Così è stata esclusa la possibilità di mettere in discussione gli esiti di una causa avente ad oggetto l'intervenuta risoluzione del contratto di vendita immobiliare rispetto al quale il coniuge dell'acquirente in comunione legale dei beni era rimasto estraneo (Cass. Civ., Sez.II, 16559/13).

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