Compimento di atti a titolo gratuito (amministrazione società per azioni)



Gli atti gratuiti, posti in essere senza corrispettivo, sono spesso utilizzati dalle società per espandere il loro business, fidelizzando la clientela ed acquisendo nuove fette di mercato. Come tali, possono concretamente rientrare nell'oggetto sociale, anche se in esso non indicati. Viceversa si possono ben configurare atti espressamente astrattamente riconducibili all'oggetto sociale, tuttavia concretamente non idonei al suo perseguimento (cfr. Cass. Civ. Sez.I, 8159/00).

Un caso pragmatico è rappresentato dal rilascio di garanzie o dalla concessione di prestiti. Nell'affrontare nello specifico il tema del rilascio delle garanzie, la giurisprudenza ha stabilito che l'estraneità di un atto all'oggetto sociale va valutata in base al concreto rapporto di strumentalità tra lo specifico atto compiuto e il programma economico stabilito nell'oggetto sociale (cfr. Appello di Bologna, 29 gennaio 2003, Appello di Roma, 22 febbraio 1996, Tribunale di Treviso, 20 giugno 2002 Tribunale di Milano, 20 ottobre 1997).

In particolare, la giurisprudenza intervenuta in materia, ha spesso finito per equiparare l'estraneità all'oggetto sociale al conflitto di interessi (e quindi all'interesse sociale). I due concetti, sebbene analoghi, in realtà non dovrebbero essere confusi. Un atto pur essendo compiuto nell'interesse sociale, potrebbe infatti rivelarsi concretamente essere estraneo all'oggetto sociale (si pensi all'acquisto di un'azienda operante in un settore non ricompreso nell'oggetto sociale, ad un prezzo notevolmente inferiore a quelli di mercato: operazione sicuramente estranea all'ambito dell'oggetto sociale, pur essendo sicuramente vantaggiosa e posta in essere nell'interesse della società; Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 16416/02). Al contrario, qualora un atto si ponesse in contrasto con l'interesse sociale, probabilmente si potrebbe anche definire come in fatto inidoneo al perseguimento dell'oggetto sociale (si pensi, per richiamare l'esempio precedente, all'acquisto di una azienda rientrante nell'oggetto sociale dell'acquirente, effettuato ad un prezzo eccessivo ed ingiustificato per favorire la controparte. L'atto non soltanto sarebbe concluso in conflitto di interessi, ma potrebbe ben dirsi anche estraneo all'oggetto sociale, poiché, ai fini della valutazione dell'estraneità dell'atto all'oggetto sociale, l'acquisto va considerato in riferimento alla sua idoneità in concreto a perseguire l'oggetto sociale della società acquirente e, se effettuato ad un prezzo sproporzionato, non può certo qualificarsi strumentale ed idoneo al suo perseguimento).

Fatta questa doverosa premessa, di regola, allorquando una società presta una garanzia in favore di altra e terza società, per di più gratuitamente, appare difficile ritenere che essa sia strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale ed idonea, in concreto, alla sua attuazione. Anche se l'oggetto sociale prevede espressamente il rilascio di garanzie, si è già sottolineato come ciò non sia di per sé sufficiente a far ritenere che la loro emissione sia strumentale all'oggetto sociale. Appare evidente inoltre che, se l'oggetto sociale vieta espressamente il rilascio di garanzie o lo subordina a speciali condizioni, il rilascio di garanzie o il loro rilascio senza l'osservanza delle condizioni previste costituisce atto estraneo all'oggetto sociale.

Circa il rilascio di garanzie nell'ambito di un gruppo bisogna distinguere a seconda che si tratti di garanzia prestata dalla controllante nei confronti della controllata o viceversa. Nella prima ipotesi, le garanzie, anche se rilasciate a titolo gratuito, sono spesso considerate ricomprese nell'oggetto sociale, in quanto il loro rilascio sarebbe preordinato al soddisfacimento di un interesse economico della controllante, sia pure mediato o indiretto ma giuridicamente rilevante (Cfr. Cass. Civ. Sez.I, 2001/96 ; Cass. Civ. Sez. I, 12325/98 e Cass. Civ. Sez. I, 5123/91). Questo non esclude che vi siano garanzie o prestiti effettuate dalla controllante a favore di controllate, che debbano considerarsi al di fuori dell'oggetto sociale, qualora tali atti, in base ad un giudizio sul singolo caso, non realizzino alcun interesse della società agente e non siano pertanto idonei ad essere considerati strumentali al perseguimento del suo oggetto sociale nota1.

Nella seconda ipotesi, ossia una garanzia, rilasciata da una controllata in favore della controllante, bisogna distinguere. Secondo un'opinione anche in tale ipotesi, un interesse, seppur mediato e indiretto, può sussistere. Il vincolo del collegamento tra società vuole infatti che l'interesse dell'una non possa non ripercuotersi sull'interesse dell'altra e se vi è un interesse della controllata, per i benefici da ricaduta, che la controllante possa pienamente operare nel mondo esterno per realizzare il proprio obiettivo societario, non potrebbe non sussistere un interesse a sovvenzionare la prima nei momenti di difficoltà, anche attraverso attività gratuite o assunzioni di oneri in suo favore, con spirito direttamente liberale, ma indirettamente economico (Cfr. Cass.Civ. Sez.I, 12325/98) nota2. Sarebbe pertanto legittimo il perseguimento di un interesse di gruppo, distinto sia dall'interesse della capogruppo sia da quello delle singole società controllate.

Tale orientamento si fonda sulla teoria dei c.d. "vantaggi compensativi", per la quale la compatibilità dell'interesse di gruppo con l'interesse sociale deve valutarsi in termini di razionalità e coerenza della singola scelta, ancorché pregiudizievole per la società che la pone in essere, rispetto ad una generale politica economica di gruppo, di medio e lungo termine, da cui ragionevolmente possa derivare un vantaggio alla singola società anche su piani economici differenti ed anche in tempi diversi rispetto al momento dell'operazione (anche secondo un parametro non rigidamente proporzionale né necessariamente quantitativo). Il vantaggio compensativo non sarebbe, in re ipsa, costituito dalla mera appartenenza del gruppo, ma dovrebbe essere ricavato mediante un giudizio ex ante di ragionevolezza. Il giudizio sulla sua sussistenza presupporrebbe una valutazione di ragionevole probabilità di un ristoro anche futuro, anche su un diverso piano economico, ed anche non rigidamente proporzionale al pregiudizio subito nota3.

Per i sostenitori di tale teoria, tuttavia, il principio dei "vantaggi compensativi" non può applicarsi automaticamente, dovendo svolgersi una indagine caso per caso per verificare se l'attività compiuta in favore della controllante risponda in concreto, nella logica di gruppo, ad un interesse proprio, sia pure mediato o indiretto, della controllata (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 26325/06).

Secondo altra e diversa teoria, il rilascio, da parte della controllata, in favore della controllante, di una garanzia o un prestito non costituisce un atto idoneo al conseguimento del suo oggetto sociale, in quanto non strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale della controllata, né potrebbe tendere alla valorizzazione della partecipazione (che non esiste in quanto controllata) o di un asset proprio della controllata. Il rilascio di garanzie da parte della controllata nei confronti della controllante, anche se previsto nell'oggetto sociale, costituirebbe quindi sempre un'operazione di grave rischio, non solo in conflitto con il perseguimento del suo interesse sociale, ma anche estranea al suo oggetto sociale, con conseguente responsabilità degli amministratori della controllata (Cfr. Cass. Civ. Sez.I, 3805/97; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4421/95; Appello di Trento, 22 maggio 2001; Appello di Milano, 30 settembre 1988 e Tribunale di Milano, 2 ottobre 1986 ) nota4.

In realtà, anche in ipotesi di garanzia prestata dalla controllata in favore della controllante, appare necessario procedere ad una verifica del caso di specie, non potendosi mai escludere a priori, con ragionevole certezza, la presenza di un interesse, seppure mediato, ma economicamente valido, della controllata.

Note

nota1

Se ad esempio una società controllante concede finanziamenti o garanzie a favore di una società del gruppo, che sia irrimediabilmente insolvente, appare evidente che tali atti non possono considerarsi strumentali al perseguimento del suo oggetto sociale. In tal senso v. Cass. Civ. Sez.I, 1759/92 , in Dir. Fall., 1992, p.685; Tribunale di Roma, 10 gennaio 2001, in Banca, borsa e tit. di credito, 2002, p.76.
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nota2

Ferri, Fideiussioni prestate da società, oggetto sociale, conflitto di interessi, in Banca borsa tit. cred., 1959, pp.27 e ss.; Bonelli, Conflitto di interesse nei gruppi di società, in Giur. comm., 1992, pp.219 e ss.; Di Sabato, Riflessioni sparse sui gruppi: direzione unitaria, rapporti intragruppo, rapporti creditizi di gruppo, in Riv. dir. imp., 1995, pp.243 e ss.; Montalenti, Conflitto di interessi nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi, in Giur. comm., 1995, pp.710 e ss..
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nota3

Montalenti, op. cit., pp.710 e ss.
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nota4

Miola, Le garanzie intragruppo, Napoli 1993; Niutta, Il finanziamento intragruppo, Milano 2000, pp.243 e ss.
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Bibliografia

  • BONELLI, Conflitto di intreresse nei gruppi di società, Giur. comm., 1992
  • DI SABATO, Riflessioni sparse sui gruppi: direzione unitaria, rapporti intragruppo, rapporti credittizi di gruppo, Riv.dir.imp., 1995
  • FERRI, Fideiussioni prestate da società,oggetto sociale,conflitto di interessi, Banca, borsa, titoli di credito, 1959
  • MIOLA, Le garanzie intragruppo, Napoli, 1993
  • MONTALENTI, Conflitto di interessi nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi, Giur. comm., 1995
  • NIUTTA, Il finanziamento intragruppo, Milano, 2000

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