Ci si interroga circa l'individuazione degli atti di amministrazione del compendio ereditario che il curatore possa compiere al di là di quanto previsto dall'art.
529 cod. civ. e dall'art.
783 c.p.c. .
Si pensi al caso in cui nell'eredità sia compresa
un'azienda commerciale. Non è certo da escludere che il curatore possa domandare al Giudice di essere autorizzato a gestire la medesima
nota1.
Ancora, nonostante il silenzio della legge, non si può fondatamente dubitare che sia possibile per la curatela far ricorso al credito bancario, accedendo a
mutui fondiari o comunque a finanziamenti nota2. Si ponga mente all'esigenza di mettere in sicurezza, di ristrutturare un fabbricato pericolante in difetto della necessaria liquidità. Per quanto invece attiene al pagamento di debiti ereditari è il caso di sottolineare come non potrebbe venir concessa garanzia ipotecaria in favore di uno dei creditori ereditari, atto che verrebbe a concretare una lesione della par condicio creditorum
nota3.
Per il resto il criterio discretivo tra attività consentita e non consentita deve essere rinvenuto nella finalità e nel risultato pratico conseguibile, stante lo scopo conservativo della curatela. Così è stato rilevato come ben sia possibile per il curatore dar corso a
negozi transattivi ed a stipulare
compromessi nota4.
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Note
nota1
Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p. 213. E' chiaro infatti che sarebbe altamente pregiudizievole per l'integrità dell'asse che gli affari in corso non fossero adeguatamente seguiti. V'è chi ritiene che nella conservazione rientri anche una condotta di carattere attivo (Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 174). Altri sottolineano trattarsi di una forma di impiego alternativa alla vendita di un bene assimilabile ai mobili, con conseguente assoggettamento alla disciplina prevista dall'art.
783 c.p.c. . In esito al rilascio dell'autorizzazione in questione, il curatore sarà inoltre legittimato al compimento di tutti gli ulteriori atti di gestione, senza dover ricorrere per ciascuno di essi a nuovi provvedimenti giudiziali. In questo senso si esprime unanimemente la dottrina: cfr. Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1971, p. 498 e Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p. 287.
top1nota2
Lipari, L'eredità giacente, in Successioni e donazioni, diretto da Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p. 357.
top2nota3
Ammissibile invece la costituzione di una garanzia ipotecaria, debitamente autorizzata, a favore di tutti i creditori ereditari (Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., diretto da Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p. 411).
top3 nota4
Prestipino, op.cit., p. 499, anche se l'A. osserva come, a differenza di quanto già previsto dall'art. 899 del cod.civ. previgente, quello attuale più non ne faccia menzione. Si discuteva se le transazioni aventi ad oggetto beni immobili dovessero essere autorizzate dal tribunale anziché dal pretore, concretandosi in atti di disposizione (così Natoli, op.cit., p. 278). Il problema oggi, con l'abolizione del pretore e la sostituzione della sua competenza con quella del tribunale, potrebbe ripresentarsi solo nella determinazione delle modalità con cui l'organo è chiamato a decidere, se cioè in sede collegiale o monocratica.
top4 Bibliografia
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- LIPARI, L'eredità giacente, Padova, Successioni e donazioni, I°, 1994
- NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, I, 2000
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981