Compensazione volontaria



Ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. la compensazione volontaria può aver luogo pure in difetto dei requisiti previsti in tema di compensazione legale o giudiziale (omogeneità, esigibilità, liquidità) nota1. Dovrà tuttavia pur sempre sussistere l'antecedente logico necessario, costituito dall'esistenza di due crediti reciproci derivanti da diversi rapporti nota2. E' inoltre superfluo rammentare, dovendosi richiamare a questo proposito quanto riferito in tema di divieti di compensazione, che, neppure qualora le parti fossero concordi, potrebbe esser compensato un credito alimentare (cfr. art. 447 cod. civ. ).

Dando per scontati questi aspetti, le parti hanno la più ampia autonomia in ordine alla stipulazione di accordi compensativi (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 253/84 ), potendo addirittura dar vita ad un contratto concernente i casi, i modi ed i requisiti per la compensazione di reciproche poste future nota3 .

Si può distinguere tra compensazione volontaria (il cui concetto abbiamo delineato) e compensazione facoltativa nota4. Quest'ultima consiste nella rinunzia di una parte in ordine al rilievo di un ostacolo che impedirebbe di addivenire alla compensazione legale (difetto di liquidità, di esigibilità: es. il credito dedotto in compensazione non è ancora scaduto).

La figura introduce il tema della latitudine della volontà privata nell'ambito dell'istituto in esame. Si pensi alla rinunzia preventiva ad avvalersi della compensazione di cui al n.4 dell'art.1246 cod. civ. , fattispecie che può essere considerata di segno inverso rispetto all'accordo compensativo. Essa si concreta in un atto unilaterale a forma libera nota5 che produce l'effetto di impedire la compensazione legale o giudiziale quand'anche di questa si riscontrassero i presupposti.

Problema di particolare importanza è quello della volontaria compensabilità tra un'obbligazione civile ed una naturale. Secondo l'opinione prevalentenota6, ferma la possibilità di stipulare un contratto preventivo ai sensi del II comma dell'art. 1252 cod. civ. , si potrebbe comunque produrre l'effetto estintivo. In buona sostanza la parte che in fatto accettasse di compensare il debito scaturente dall'obbligazione civile con quello derivante da obblighi di natura morale, altro non farebbe se non adempiere in concreto a tali doveri. Queste considerazioni non sono contraddette neppure dall'esito di un caso, risolto giudizialmente nel senso della non compensabilità, nel quale, tuttavia, si trattava non già di addivenire ad una concorde estinzione di crediti reciproci, bensì della pretesa, da parte di colui che aveva in precedenza versato una somma in adempimento di un dovere morale, di compensare quanto da lui medesimo ancora dovuto ad altro titolo alla stessa persona, con detta somma già corrisposta, ciò che avrebbe fatto venir meno il principio della soluti retentio di cui all'art. 2034 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. III, 285/89 ) nota7.

Note

nota1

Qualche dubbio è stato avanzato circa la consistenza del requisito della liquidità. Secondo il Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 382, qualora i debiti-crediti fossero illiquidi, la convenzione diretta ad operare la compensazione assumerebbe natura aleatoria. L'A. parla in questo caso di "compensazione transattiva".
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nota2

In tal senso Miccio, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1982, p. 442, Ruscello, in Cod. civ. annotato, a cura di Perlingieri, Torino, 1980, p. 105. Contra Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 511; Zuddas, voce Compensazione, in Enc. giur. Treccani, vol. VII, 1988, p. 5. Questi ultimi sostengono che la compensazione volontaria non presuppone necessariamente la reciprocità dei rapporti.
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nota3

Di Prisco, voce Compensazione, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 338. In particolare già il Redenti, La compensazione dei debiti nei nuovi codici, in Riv. dir. trim. e proc. civ. 1947, p. 37, sosteneva che i patti con i quali le parti stabiliscono le condizioni di future compensazioni (compensazioni volontarie de futuro ) vanno qualificati come "contratti regolamentari preventivi".
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nota4

Al riguardo v. Bianca, op. cit., pp. 509 e 510; Zuddas, op. cit., p. 5; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 502.
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nota5

Analogamente Schlesinger, voce Compensazione (dir.civ.), in N.sso Dig.it., vol. III, 1959, p. 729; Giacobbe, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 246.
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nota6

Perlingieri, op. cit., p. 391; Zaccaria, Modi di estinzione diversi dall'adempimento, in Comm. breve al cod. civ., dir. da Cian-Trabucchi, Padova, 1984, p. 839.
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nota7

Da quanto detto risulta evidente che il presupposto per il prodursi dell'effetto estintivo è la necessità di considerare l'accordo intervenuto tra le parti non già come compensazione vera e propria, bensì come volontà di remissione da parte del titolare del diritto all'adempimento dell'obbligazione civile in relazione alla esistenza di un dovere morale o sociale dello stesso nei confronti dell'altra parte.
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Bibliografia

  • DI PRISCO, Compensazione, Torino, Tratt. Rescigno, IX, 1984
  • GIACOBBE, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • MICCIO, Delle obbligazioni in generale, Torino, IV, 1982
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
  • REDENTI, La compensazione dei debiti nei nuovi codici, Riv.dir.trim. e proc.civ., 1947
  • RUSCELLO, Torino, Cod.civ. a cura di Perlingieri, 1980
  • SCHLESINGER, Compensazione (dir. civ.), N.mo Dig. it.
  • ZACCARIA, Padova, Comm. breve cod.civ. di Cian-Trabucchi, 1984
  • ZUDDAS, Compensazione, Roma, Enc.giur. Treccani, VII, 1988

Prassi collegate

  • La compensazione per testamento

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