Compensazione impropria


Secondo un'opinione assolutamente prevalente tra gli interpreti (cfr. in giurisprudenza Cass.Civ., 7337/04 ), la compensazione avrebbe, quale presupposto ulteriore rispetto a della omogeneità liquidità ed esigibilità esplicitati dalla legge, quello della autonomia dei rapporti giuridici dai quali traggono origine i contrapposti crediti. Esso è costituito dall'esigenza che i reciproci debiti e crediti siano afferenti a distinti rapporti, vale a dire non scaturiscano da una fonte unica nota1. Quando infatti venisse in considerazione un'unica origine non si potrebbe parlare di compensazione in senso tecnico, bensì, al più, di semplici operazioni contabili intese a determinare un saldo in dare o in avere. Siffatta dinamica è stata appellata "compensazione impropria". Che l'emergenza di rispettivi debiti e crediti scaturenti tra le medesime parti da un unico (ancorché complesso) rapporto possa condurre all'estinzione delle reciproche posizioni debitorie appare un dato acquisito in giurisprudenza anche in riferimento all'obbligazione risarcitoria scaturente da fatto illecito (Cass.Civ. Sez.III, 18498/06). Neppure l'eventuale cessione del credito intercorsa in riferimento ad una delle poste è reputata ostacolo all'operatività del meccanismo (Cass. Civ., Sez. II, 19208/11). E' stato inoltre osservato come non sempre all'unicità della fonte corrisponda la corrispettività delle prestazioni generatrici di obbligazioni contrapposte. Sarebbe così possibile ipotizzare la compensabilità tra debito e credito scaturente da un'unica fonte, elementi riconducibili a posizioni autonome, tra le quali non si dia nesso di sinallagmaticità (Cass.Civ. Sez.III, 12327/05).

Una specifica questione che si è posta all'attenzione della giurisprudenza è quella della verifica dell'efficienza della volontà privata in sede di contrattazione collettiva afferente a rapporti di lavoro subordinato. Ci si è domandati se essa abbia la possibilità di subordinare l'operatività del principio in base al quale, in caso di unicità di rapporto, non tanto si potrebbe parlare di compensazione, quanto addirittura di automatica elisione di poste attive e passive che non possiedono una autonomia, a specifici accordi in tal senso. Decisioni favorevoli ad una tale efficacia del volere delle parti appaiono più ispirate alle peculiarità del rapporto del lavoro che alla coerenza logico-teorica (Cass.Civ. Sez. Lavoro, 6033/97). Anche questo caso ben può essere annoverato nell'ambito della riferita categoria.

Note

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Conformi Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p.259; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.708; contra Foschini, La compensazione nel fallimento, Napoli, 1965, pp.109 e ss.. Quest'ultimo A. ritiene infatti che la reciprocità debba intercorrere tra i soggetti. Al di fuori del concetto qui in esame si pone invece l'esempio di un contratto a prestazioni corrispettive nel quale ammettere l'operatività dell'istituto in esame (più teorica che pratica, dal momento che le rispettive prestazioni difettano sempre di omogeneità) equivarrebbe a far venir meno l'utilità del contratto stesso, elidendo la reciprocità delle prestazioni.
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Bibliografia

  • BARBERO, Il sistema del diritto privato, Torino, 1988
  • FOSCHINI, La compensazione nel fallimento, Napoli, 1965
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975

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