Compensazione giudiziale



Per quanto attiene alla compensazione giudiziale (accomunata alle altre specie di compensazione dall'operatività estintiva in esito all'eccezione svolta da una delle parti), essa può venir disposta dal giudice in presenza dei requisiti dell' omogeneità (crediti aventi ad oggetto denaro o beni fungibili dello stesso genere), dell' esigibilità (crediti non sottoposti a termine o a condizione), pur in difetto del requisito relativo alla liquidità del credito. L'art. 1243 cod.civ. dispone infatti che, quando il debito non è liquido, ma di pronta e facile liquidazione nota1, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente.

Dunque rispetto alla compensazione legale quella giudiziale interviene in forza di presupposti di minore consistenza (Cass. Civ. Sez. II, 4921/93 ). Gli effetti della compensazione giudiziale, proprio perché essa non ha luogo automaticamente come quella legale, non si verificano ex tunc, vale a dire dal momento della coesistenza dei crediti, bensì ex nunc, a far tempo dalla pronunzia giudizialenota2 (Cass. Civ. Sez. II, 1536/85 ).

Si è ritenuto applicabile l'istituto in esame nel caso in cui il promissario acquirente di un bene immobile gravato da formalità pregiudizievoli, abbia domandato al giudice di scomputare dal prezzo da lui dovuto a fronte del trasferimento del bene ex art. 2932 cod.civ., gli oneri economici relativi alla cancellazione di dette formalità (Cass. Civ. Sez. II, 5228/99 ). Al contrario, si è invece negata l'operatività della compensazione giudiziale nell'ipotesi in cui l'acquirente di un immobile, convenuto in giudizio per sentir dichiarare dal venditore la risoluzione del contratto per inadempimento derivante dal mancato pagamento del prezzo, aveva preteso di dedurre in compensazione un controcredito vantato in relazione ad un titolo diverso (Cass. Civ. Sez. II, 3274/99 ).

Note

nota1

Sul significato della locuzione "pronta e facile soluzione" vi è incertezza in dottrina. Alcuni Autori (cfr. Schlesinger, voce Compensazione (dir.civ.), in N.sso Dig.it., vol. III, 1959, p. 729; Foschini, La compensazione nel fallimento, Napoli, 1965, p. 225) considerano solo il credito il cui ammontare sia da determinare. Altri (Pellegrini, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1948, p. 150; Ragusa-Maggiore, voce Compensazione (dir.civ.), in Enc.dir., vol. VIII, 1961, p. 22) fanno invece riferimento al credito la cui esistenza sia ancora da accertare.
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nota2

Analogamente Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 503; Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 300. Quest'ultimo A. specifica che tale sentenza ha natura costitutiva.
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Bibliografia

  • FOSCHINI, La compensazione nel fallimento, Napoli, 1965
  • PELLEGRINI, Dei modi di estinzione diversi dall'adempimento, Firenze, Comm.cod.civ. di D'Amelio-Finzi, 1948
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
  • RAGUSA-MAGGIORE, Compensazione, Enc.dir., VIII, 1961
  • SCHLESINGER, Compensazione (dir. civ.), N.mo Dig. it.

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