Compensazione ed obbligazioni solidali



Ai sensi dell'art. 1302 cod. civ. nelle obbligazioni solidali ciascuno dei debitori può opporre in compensazione, fino alla concorrenza del medesimo, il credito di uno dei condebitori nota1. Di questa regola si può fare applicazione in relazione alla figura dell'accollo, in forza dell'ulteriore specificazione operata dall'art. 1273 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. I, 11956/93 ).

Inversamente, nella solidarietà attiva, a ciascuno dei creditori il debitore può opporre in compensazione, fino alla concorrenza, ciò che gli sia dovuto da un altro creditore solidalenota2 .

Quando l'obbligazione è indivisibile occorre far riferimento all'art. 1320 cod. civ. , a mente del quale il debitore non è liberato nei confronti degli altri creditori, i quali tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi oppure rimborsando il valore della parte di colui nei cui confronti è operativa la compensazione.

L'art. 1302 cod. civ. pare infine possa essere riferito sia alla compensazione legale, sia a quella giudiziale. Per quanto attiene invece alla compensazione volontaria occorre far riferimento agli accordi tra le parti nota3 .

Note

nota1

Cfr. Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc.dir., vol. XXIX, 1979, p. 317. L'A. sottolinea l'esigenza di tutelare il condebitore-creditore, il quale altrimenti sarebbe costretto ad agire in via di regresso contro gli altri condebitori.
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nota2

In particolare il Rubino, Obbligazioni alternative.Obbligazioni in solido.Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 268, precisa che in questo caso il credito solidale si estingue per l'intero, avendo gli altri creditori regresso pro quota verso il primo.
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nota3

In tal senso Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 709; Rubino, op. cit., p. 370.
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Bibliografia

  • DI MAJO, Obbligazioni solidali, Enc.dir., XXIX, 1979
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. Scialoja - Branca, 1963

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