Compatibilità del patto di famiglia con le disposizioni in tema di impresa familiare e di società




L'art. 768 bis cod.civ. nel consegnare all'interprete la nozione di patto di famiglia espressamente sottopone il trasferimento dell'azienda o della partecipazione sociale facente capo al disponente ad una preventiva valutazione di compatibilità rispetto alle disposizioni in tema di impresa familiare (art. 230 bis cod.civ. ) e di quelle che disciplinano le varie tipologie di società.

Venendo ad esplicitare la portata della disposizione, essa impone indubbiamente che l'imprenditore provveda alla preventiva liquidazione dei diritti dei collaboratori dell'impresa familiare, secondo i criteri di cui al IV comma dell'art. 230 bis cod.civ. . Al riguardo potrebbe darsi il caso in cui l'attributario dell'azienda sia il discendente già unico collaboratore. La valorizzazione dell'apporto di costui sarebbe semplicemente funzionale alla determinazione del valore dell'azienda al netto di tale apporto, allo scopo di successivamente provvedere alla quantificazione degli assegni intesi a liquidare i diritti degli altri potenziali legittimari non attributari dell'azienda. Sono tuttavia prospettabili situazioni ben più complesse. Si pensi all'impresa familiare gestita dal padre Tizio unitamente alla moglie Sempronia ed al figlio Caio ed al patto di famiglia con il quale Tizio attribuisca l'azienda all'ulteriore figlio Secondo. Con tutta evidenza la negoziazione non potrà prescindere dalla preventiva sistemazione dei rapporti tra imprenditore e collaboratori in base agli apporti quantitativi e qualitativi del lavoro prestato da questi ultimi.

Per quanto invece attiene al "rispetto delle differenti tipologie societarie" il riferimento di cui all'art. 768 bis cod.civ. deve essere ambientato distintamente a seconda che si tratti di società a base personale o di società di capitali. In relazione alle prime il mutamento del contratto sociale che segue indispensabilmente all'ingresso di un nuovo socio (tale palesandosi l'attributario della partecipazione sociale già in capo al disponente) non potrà non essere ambientato nel contesto dell' espressione del unanime consenso da parte di tutti gli altri soci (art. 2352 cod.civ. ) nota1. Per quanto invece attiene alle società di capitali entreranno in gioco le variabili tipologie di limitazione al trasferimento delle quote o delle azioni (cfr. l'art. 2355 bis cod.civ. in tema di società per azioni e l'art. 2469 cod.civ. dettato per la società a responsabilità limitata).

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Note

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Si può anche ipotizzare che i patti sociali, sostanziando un'ipotesi specifica di clausola di assenso preventivo alla cessione, prendano in considerazione l'eventualità in cui a ciascuno dei soci possa liberamente subentrare un discendente per effetto del perfezionamento di un patto di famiglia.
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