Comodato di servizi




E' possibile che il comodato abbia ad oggetto servizi, prestazioni di facere?

L'esempio che a questo proposito viene fatto di colui che presta ad un amico una vettura con tanto di autista non pare particolarmente calzante. La prestazione dell'autista è infatti pur sempre funzionale rispetto al comodato della vettura, che pare avere una rilevanza assorbente, consentendo comunque di configurare la fattispecie in chiave di comodato, ancorchè atipicamente collegata con la fruizione di un servizio che viene goduto in difetto di corrispettivo, essendo la mercede dell'autista pagata dal comodante.

Il nodo problematico è tuttavia un altro: cosa dire infatti del comodato che abbia ad oggetto la mera prestazioni di servizi?

Sembra a questo proposito di dover dare una risposta negativa all'ammissibilità della figura. Prescindendo dall'osservazione secondo la quale il servizio non è né una cosa mobile né una cosa immobile (cfr. l'art. 1803 cod.civ.), appare un non senso comodare ad esempio il servizio di tinteggiatura di un locale. Si tratterà di una erogazione gratuita di una prestazione, eseguita senza alcun corrispettivo, in relazione alla quale tuttavia risulterà in gran parte inapplicabile la normativa propria del contratto in esamenota1.

Note

nota1

Respingono l'idea di un comodato di servizi  Brunori, Del comodato, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949, p.14 e Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.632. Sarebbe più corretto qualificare questi negozi in termini di fattispecie di mera legittimazione a ricevere una prestazione ex art.1188 cod.civ. (così Natoli, I contratti reali, Milano, 1975, p.90; Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.21). Secondo altra parte della dottrina (Tamburrino, voce Comodato, in Enc.dir., vol.VII, 1960, p.1001) si dovrebbe invece parlare di un rapporto atipico avente forti analogie con il contratto di comodato: ne seguirebbe la possibilità di applicare le normativa di quest'ultimo contratto in quanto compatibile. Non manca chi ritiene pienamente ammissibile il comodato di servizi: occorrerebbe infatti interpretare il temine "cose" di cui all'art.1803 cod.civ. in senso estensivo, comprensivo, cioè, di ogni tipo di bene idoneo ad essere oggetto di  prestazione giuridica (così Scozzafava, Il comodato, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.628; Teti, voce Comodato, in Dig.disc.priv., vol.III, 1988, p.43; Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., dir. da Sacco, vol.VII, Torino, 1999, p.715).
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Bibliografia

  • BRUNORI, Del comodato, Firenze, Comm.cod.civ.dir.da D'Amelio Finzi, 1949
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
  • NATOLI, I contratti reali: appunti delle lezioni, Milano, 1975
  • SCOZZAFAVA, Il comodato, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XII, 1985
  • TAMBURRINO, Comodato, Enc. dir., 1960
  • TETI, Comodato, Dig. disc. priv., IV, 1988

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