Commissione Tributaria Regionale Roma del 2016, Sez. VI numero 9525 (28/12/2016)



Nell'ambito della costituzione di un trust, emerge la volontà del legislatore di istituzione di un'imposta non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione; l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli. Pertanto, avendo riguardo ad un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello preso di mira dall'imposta sulle successioni e donazioni. Non si tratta, pertanto, di un presupposto di imposizione collegato all'arricchimento inteso come attribuzione ad un soggetto come effettivo utile o vantaggio patrimonialmente valutabile, per esempio in quanto comportante il diritto del medesimo soggetto di utilizzazione a proprio esclusivo vantaggio, bensì di una espressione di quella che viene definita "ricchezza in sé". In altri termini, un'imposizione che colpisce la manifestazione di ricchezza indipendentemente dalla circostanza che questa si sia tradotta ancora in effettivo arricchimento, in maniera non dissimile da quanto avviene in altre ipotesi di imposte sui trasferimenti nei quali la tassazione è attivata dalla manifestazione di ricchezza, ma indipendentemente dalla verifica dell'effettiva misura (e dell'effettiva esistenza stessa) di un arricchimento o vantaggio economico, che implica il coinvolgimento di altri parametri e distinte analisi.

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