Commissione Tributaria Regionale Roma del 2016, Sez. XXI numero 71 (14/01/2016)



In tema di agevolazione "prima casa", le manifestazioni di volontà prescritte dalla norma vanno rese, qualora l'acquisto dell'immobile sia avvenuto per usucapione, a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., prima della registrazione di quest'ultima, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene. Tali manifestazioni, invece, non possono effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce un'eccezione al principio generale secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, all'erroneità di quest'ultima (nel caso di specie, la richiesta di godere dei benefici "prima casa" era stata tempestivamente proposta nella domanda di registrazione della sentenza, sicché l'agevolazione risultava spettante, non essendo necessario che di essi si fosse fatta menzione nella sentenza di trasferimento dell'immobile).

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