Commissione Tributaria Regionale Roma del 2015, Sez. IX numero 517 (30/01/2015)



La circostanza che un terreno al momento della compravendita non sia edificabile ma destinato esclusivamente ad "area a verde privato" non è fondamentale per determinare l'effettivo valore di mercato del fondo. È, pertanto, soggetta a tassazione la plusvalenza realizzata dal contribuente derivante dall'atto di cessione con conseguente maggior reddito imponibile. Prevale il valore di mercato risultante dall'atto di compravendita e in relazione al quale è stata pagata l'imposta di registro.

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