Commissione Tributaria Regionale Perugia del 2015, Sez. IV numero 211 (24/03/2015)



Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento l'imposta di registro, catastale e ipotecaria, non sono dovute se espropriante o acquirente è lo Stato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Commissione Tributaria Regionale Perugia del 2015, Sez. IV numero 211 (24/03/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti