Commissione Tributaria Regionale Catanzaro del 2015, Sez. IV numero 804 (26/05/2015)



In tema di agevolazioni prima casa non sono possibili due acquisti agevolati in uno stesso comune a meno che il contribuente non provi l’inidoneità sopraggiunta del primo alloggio.

La disciplina dei requisiti per la fruizione del regime di favore “prima casa” è contenuta nella nota IIbis, dell’articolo articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, ai sensi della quale «ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni… c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo». Il contribuente sosteneva che il secondo acquisto si era reso necessario per inidoneità dell’abitazione a svolgere le funzioni di “prima casa” sia per la distanza dal luogo di lavoro che per il fatto di essere stata concessa in uso ai propri genitori. I giudici di secondo grado non soltanto hanno accertato l’esistenza della condizione ostativa costituta dalla titolarità in capo alla contribuente di un altro immobile acquistato col medesimo beneficio, ma hanno pure ritenuto che la medesima non abbia offerto prova, «della dedotta inidoneità sopraggiunta del primo alloggio: non solo, infatti, la concessione in godimento a terzi non risulta da alcun atto certo e opponibile, ma, addirittura, è proprio il certificato versato in atti dall’appellante … ad attestare come ella, sin dall’assunzione, abbia sempre avuto la medesima sede di lavoro».

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