Commissione Tributaria Provinciale Savona, Sez. I del 2016 numero 389 (21/06/2016)




Deve affermarsi l’assoggettabilità all’Iva dell’attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta dal prestatore con carattere di abitualità, in quanto, seppur contraria al buon costume - in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per denaro del proprio corpo - , il meretricio non costituisce reato e consiste in una prestazione di servizio verso corrispettivo inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo dell’art. 3, comma I, del Dpr n. 633/72, a nulla rilevando la circostanza che il commercio del sesso non sia regolamentato dal nostro ordinamento o che possa ritenersi moralmente riprovevole.

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