Commissione Tributaria Provinciale Novara, Sez. VI del 2015 numero 93 (31/03/2015)




Il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro nei confronti dell’acquirente può essere utilizzato dall’amministrazione finanziaria come dato idoneo ad accertare, a carico della parte venditrice, una plusvalenza ai fini delle imposte dirette, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato e il prezzo incassato mediante la prova, desumibile dalle scritture contabili o da altri elementi, di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

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